COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 09/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GAVARDO – BORGOSATOLLO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 09/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GAVARDO - BORGOSATOLLO Con Fax in data 7-5-12, ore 12,03 la società Borgosatollo ha preannunciato reclamo; con successivo fax in data 8-5-12, ore 10,56 hai nviato le motivazioni del reclamo in ordine alla gara in oggetto, come in sostanza annunciato con la riserva scritta in ordine alla regolarità del campo di gioco, a firma del dirigente accompagnatore ufficiale, e presentata all'arbitro prima della gara e da lui trasmessa allegata al rapporto di gara. Va ricordato che il reclamo ( presentato vigente l'abbreviazione dei termini di cui al CU LND Nº 121 del 6-2-12, pubblicato in allegato al CU del CR Lombardia Nº 38 del 9-2-12) è comunque inammissibile e conseguentemente non si può entrare nel merito, in quanto la riserva scritta non è stata sottoscritta dal capitano della squadra come previsto dall'articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva. Il direttore di gara comunica sul rapporto di gara (peraltro come ha confermato telefonicamente) di aver fatto disputare la gara sul campo nº 2 dell'impianto sportivo Comunale di Gavardo a seguito di richiesta della società locale ed avendo preso atto che tale campo era regolarmente provvisto di omologazione. Peraltro ed a supporto allega al rapporto di gara dichiarazione della società Gavardo, a firma del Presidente con la quale tale società sostiene che dall'inizio del campionato ha chiesto al Comitato regionale di poter giocare in alternativa sui due campi. Tuttavia va detto che tale dichiarazione della società della società Gavardo, a firma del Presidente, che ha ovviamente contribuito a formare la decisione dell'arbitro di consentire la disputa della gara sul campo nº 2, non ha contenuto di verità in quanto come da verificare come di conseguenza comunicato dall'ufficio organizzazione gare mai è stata richiesta tale autorizzazione che quindi mai è stata concessa. Per tali motivi e fatta quindi salva la decisione insindacabile dell'arbitro riguardo la praticabilità del terreno di giuoco sul quale è stata disputata, la gara si è giocata comunque su campo omologato per la categoria Eccellenza e quindi regolare; si è inoltre giocata col consenso e su richiesta del direttore di gara. Dato atto che la gara ha in tal modo avuto luogo regolarmente, Visto l'art 1 del C.G.S. P.Q.S. DELIBERA - di omologare come segue il risultato della gara: Gavardo - Borgosatollo 1-0. - di comminare alla Società Gavardo l'ammenda di Euro 250,00 per il comportamento su indicato - di inibire il Presidente della società Gavardo Signor Vacinaletti Livio, per violazione dell'articolo uno del CGS per mesi tre, fino al 8-8-2012. - si dispone inoltre l'addebito della tassa a carico della reclamante, se non versata.
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