COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 09/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO REAL SESTO – SEPRIO C5

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 09/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO REAL SESTO - SEPRIO C5 La Società ASD Real Sesto (in costanza della vigenza della abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di GS per le gare di Play Off - Out, di cui al CU LND Nº 122 del 6-2-12 pubblicato in allegato al C.U. del CRLombardia n° 38 del 09/02/2012 ), ha regolarmente presentato reclamo in ordine alla gara in oggetto e sostiene che nel corso della gara la società Seprio a 5 Calcio ha schierato il calciatore Casegna Alfonso in posizione irregolare in quanto squalificato per recidività in ammonizione avendo nel corso del primo turno delle gare di play off riportato ammonizione sia nella gara Bustese - Seprio del 20-4-12 sia nella gara di ritorno del 26-4-2012. Per tali motivi ai sensi dell'articolo 19 comma 13 del Codice di GS ritenendo non osservata la norma che prevede : " Per le sole gare di play-off e play-out della LND: a)…omissis..; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.", chiede la applicazione a carico della società Seprio della sanzione della perdita della gara. La società Seprio Calcio a 5 in merito non ha inviato controdeduzioni.Dagli atti di gara risulta che il calciatore citato ha partecipato col nº 3 alla gara di che trattasi. Rilevato che, come da C.U. n 51 datato 4-5-2012 del CRL il calciatore risulta effettivamente squalificato per una gara in quanto recidivo in ammonizione a seguito della seconda ammonizione riportata nelle gare su indicate, e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 19 comma 13. Dato atto che il campionato di serie D non è a carattere nazionale. Dato atto che la gara ha in tal modo avuto luogo irregolarmente, occorre quindi applicare a carico della Società Seprio Calcio a 5 la sanzione sportiva della perdita della gara. Visto l'art 17 del C.G.S. P.Q.S. DELIBERA - di comminare alla Società Seprio Calcio a 5 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; - di squalificare il calciatore Casegna Alfonso della Società SeprioCalcio a 5 per una ulteriore gara. - di inibire per mesi uno vale a dire fino al 6/6/2012 dirigente responsabile Signor Genovese Marco - si dispone inoltre la restituzione della relativa tassa reclamo, se versata.
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