COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 09/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO LEONCELLI A.S.D. – NUOVA A.C. CURTATONE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 09/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO LEONCELLI A.S.D. - NUOVA A.C. CURTATONE La Società Nac Curtatone (in costanza della vigenza della abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di GS per le ultime quattro giornate….dei campionati regionali….., di cui al CU LND Nº 121 del 6-2-12, pubblicato in allegato al CU del CRLombardia Nº38 del 9-2-12 ), ha presentato preannuncio di reclamo a mezzo fax in data 7-5-12 ore 19,59 in ordine alla gara in oggetto significando che:" seguirà motivazione per raccomandata ". Successivamente con fax in data 8-5-12 ore 18,52 la società Nac Curtatone ha inviato le motivazioni del reclamo, senza inoltre allegare alle medesime l'attestazione dell'invio delle motivazioni alla controparte. Il citato comunicato CU LND Nº 121 del 6-2-12, pubblicato in allegato al CU del CRLombardia Nº 38 del 9-2-12, testualmente dispone che per i procedimenti di prima istanza " i reclami a norma del comma 3 dell'art29 dovranno pervenire od essere depositati a mezzo telefax od altro mezzo idoneo presso il Comitato Regionale…( con contestuale invio alla controparte) .entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla gara, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18,00 del giorno successivo alla gara.". Invece " i reclami a norma del comma 5e 7 dell'art 29 dovranno pervenire od essere depositati a mezzo telefax od altro mezzo idoneo presso il Comitato Regionale ( con contestuale invio alla controparte) .entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla gara…L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. ". La società Nac Curtatone non ha quindi provveduto a far pervenire le motivazioni del reclamo nei termini su indicati (ore 12,00 del secondo giorno successivo alla gara) e non ha allegato alle medesime l'attestazione dell'invio delle motivazioni alla controparte. Per tali motivi il reclamo in ogni caso è inammissibile e non si può quindi entrare nel merito. La società Leoncelli non ha inviato controdeduzioni. P.Q.S. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo omologando il risultato di gara come segue: Leoncelli - Nac Curtatone 2-1. di addebitare alla società Nac Curtatone la tassa reclamo se non versata. di inviare gli atti di gara alla Procura Federale per quanto di competenza.
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