COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETÀ G.S. NUOVA SAN ROMANO CAMP. SECONDA CATEGORIA GIR. S Gara del 12-04-2012 tra Virtus Cornaredo / Nuova San Romano C.U. n. 38 della delegazione di Milano datato 19-04-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETÀ G.S. NUOVA SAN ROMANO CAMP. SECONDA CATEGORIA GIR. S Gara del 12-04-2012 tra Virtus Cornaredo / Nuova San Romano C.U. n. 38 della delegazione di Milano datato 19-04-2012 La società G.S. NUOVA SAN ROMANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il giocatore sig. CARMINATI Gianluca per quattro gare per comportamento ingiurioso ed espressione blasfema nei confronti dell'arbitro, tenendo altresì al termine della gara un comportamento irriguardoso, lamentando che il comportamento del calciatore è stato dettato da uno sfogo eccessivo nei confronti di se stesso. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il giocatore CARMINATI è stato allontanato dal terreno di gioco per aver chiaramente offeso l'arbitro nonché per aver proferito espressioni blasfeme. Inoltre, come risulta dal rapporto arbitrale, il giocatore aspettava il direttore di gara all'ingresso dello spogliatoio tenendo un comportamento irriguardoso. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e proporzionata in considerazione degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, per cui la decisione del G.S. deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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