COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETÀ U.S.A. CASATI CALCIO ARCORE CAMP. JUNIORES REG. GIR. B Gara del 21-04-2012 tra Brugherio / Casati calcio Arcore C.U. n. 50 del CRL datato 27-04-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETÀ U.S.A. CASATI CALCIO ARCORE CAMP. JUNIORES REG. GIR. B Gara del 21-04-2012 tra Brugherio / Casati calcio Arcore C.U. n. 50 del CRL datato 27-04-2012 La società U.S.A. CASATI CALCIO ARCORE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il massaggiatore VISCARDI Roberto fino al 21.11.2012; l'allenatore RIPAMONTI Andrea fino al 21.11.2012; il giocatore DI BRITA Fabio per sei giornate; il giocatore MAGGIONI Mattia per sei giornate ed il giocatore BRAGATO Stefano fino al 24.10.2012, lamentando che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto ai fatti contestati. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l'arbitro a chiarimenti rileva: l'arbitro ha confermato a questa Commissione di aver allontanato il tecnico RIPAMONTI Andrea dal terreno di gioco perché rivolgeva frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti dell'arbitro; il massaggiatore VISCARDI in quanto minacciava l'arbitro e utilizzava frasi ingiuriose ed irriguardose. Quanto ai calciatori, l'arbitro ha confermato ciò che ha riportato nel rapporto arbitrale ed in particolare che il DI BRITA ed il MAGGIONI lo hanno insultato e minacciato più volte, mentre il BRAGATO ha appoggiato la propria fronte su quella dell'arbitro in segno di sfida e lo ha minacciato di colpirlo con una testata, insultandolo con vari epiteti. Alla luce di ciò e della gravità dei comportamenti tenuti dai tesserati, anche alla luce dei criteri abitualmente utilizzati da questa Commissione, si ritiene di dover lievemente mitigare le sanzioni comminate. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del massaggiatore VISCARDI Roberto e dell'allenatore RIPAMONTI Andrea fino al 21.06.2012; la squalifica del BRAGATO Stefano fino al 21.08.2012. Confermata le squalifiche comminate a carico dei calciatori DI BRITA Fabio e MAGGIONI Mattia. Si dispone l'accredito della tassa se già versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it