COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC BIASSONO Camp. Allievi Prov. Fascia B Gir. Z Gara del 4-04-2012 tra Mons. Orsenigo / Biassono C.U. n. 32 della delegazione di Monza datato 13-04-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC BIASSONO Camp. Allievi Prov. Fascia B Gir. Z Gara del 4-04-2012 tra Mons. Orsenigo / Biassono C.U. n. 32 della delegazione di Monza datato 13-04-2012 La società AC BIASSONO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Sebastiano MARRARO sino al 30.11.2012, lamentando che la squalifica comminata al calciatore è eccessiva, considerato che il MARRARO è accorso per difendere l’incolumità della madre, messa a repentaglio dal sig. Guerini. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentita la società reclamante rileva : l’arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha precisato che il MARRARO ha colpito da tergo sullo zigomo destro il sig. Guerini, pensando che lo stesso stesse per aggredire la propria madre la quale era in realtà semplicemente inciampata su una borsa. L’arbitro ha inoltre confermato di aver visto la scena da una distanza di circa cinque metri e che il sig. Guerini in seguito ai punti aveva riportato un ematoma, senza fuori uscita di sangue. Considerata la dinamica dei fatti e le precisazioni dell’arbitro si ritiene equo mitigare lievemente la squalifica comminata al calciatore. Questa Commissione pertanto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al giocatore Sebastiano MARRANO sino al 13.10.2012. Si dispone l’accredito della tassa se versata.
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