COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 10/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società A.S.D. SPRING TEAM CALCIO A 5 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 59 del 27.4.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SALUS C5 – SPRING TEAM CALCIO A 5 disputata in data 23.4.2012, Campionato di Calcio a 5 Serie D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 10/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della società A.S.D. SPRING TEAM CALCIO A 5 avverso decisione del Giudice
Sportivo inclusa in C.U. n. 59 del 27.4.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta,
in relazione alla gara SALUS C5 – SPRING TEAM CALCIO A 5 disputata in data 23.4.2012,
Campionato di Calcio a 5 Serie D
Con ricorso inviato in data 30.4.2012, la Società SPRING TEAM CALCIO A 5 si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’ammenda per € 300 la società
medesima, con la squalifica fino al 27.4.2013 il giocatore RACCA Edoardo e per tre gare il
giocatore PEZZOLI Simone e ne chiede la revoca o riduzione.
La società ricorrente sostiene, in riferimento alla condotta del pubblico, che il referto arbitrale
avrebbe omesso di riportare il comportamento collaborativo di alcuni tesserati della SPRING TEAM
teso a contenere le intemperanze di un solo tifoso. Quanto ai giocatori, si ritiene eccessiva la
sanzione applicata al RACCA e non conforme ad altri provvedimenti assunti dagli Organi della
Giustizia Sportiva piemontese e nazionale essendo ingiustificata la considerazione dello sputo come
comportamento violento. Viceversa il PEZZOLI sarebbe stato male interpretato avendo egli sempre
tentato, in quanto capitano, di rapportarsi in modo costruttivo con l’arbitro.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto arbitrale è puntuale e preciso nel riferire sia delle condotte dei tifosi
della SPRIN TEAM sia di entrambi i giocatori sanzionati.
Per quanto riguarda i tifosi della ricorrente, l’arbitro stesso dà atto che la mazza brandita dal tifoso
veniva utilizzata per recuperare il pallone sulla pianta, tuttavia ciò non esclude che il medesimo
l’abbia impiegata per minacciare platealmente il direttore di gara unitamente ad altri spettatori
riconducibili alla squadra ospite.
Poiché non ricorre alcuna delle circostanze esimenti previste dall’art. 13 C.G.S., è stata
correttamente ritenuta la responsabilità della Società SPRIN TEAM CALCIO A 5 per la condotta dei
propri sostenitori ed applicata sanzione pienamente congrua alla gravità del fatto descritto.
Analogo discorso in riferimento ad entrambi i giocatori sanzionati. Lo sputo al volto è da sempre
stato equiparato dagli organi della Giustizia Sportiva, specie in ambito dilettantistico, alle condotte
violente. E’ inutile sottolineare che tale gesto è indice di inciviltà, maleducazione, volgarità e
vigliaccheria, accentuata dal fatto che il RACCA ha minacciosamente rifiutato di farsi riconoscere e,
pertanto la sanzione di un anno di squalifica riflette i parametri minimi da applicarsi a casi simili.
La condotta ingiuriosa del PEZZOLI è identica a quella addebitata ad altri suoi compagni di squadra
e la sanzione è stata correttamente aumentata di un turno di gara in quanto capitano.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società SPRING TEAM CALCIO A 5 dichiarando la medesima tenuta al pagamento
della relativa tassa che non risulta versata
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