COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 475/C.D.T. 34 DELL’ 08 MAGGIO 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 218/A A.S.D. CHIARAMONTANA (CL) – avverso ammenda € 200,00, inibizione fino al 31.07.2012 del sig. Wladimir Valenza, la squalifica per sette gare del calciatore sig. Costanzo Giuseppe, per quattro gare dei calciatori Calà Gianvincenzo e Saia Salvatore, per tre gare del calciatore sig. Aratore Sebastiano – Gara campionato 3° Cat. Eureka Pietrina – Chiaramontana del 29/04/2012 – C.U. n.66 del 02/05/2012 Del. Prov.le Caltanissetta.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 475/C.D.T. 34 DELL’ 08 MAGGIO 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 218/A A.S.D. CHIARAMONTANA (CL) - avverso ammenda € 200,00, inibizione fino al 31.07.2012 del sig. Wladimir Valenza, la squalifica per sette gare del calciatore sig. Costanzo Giuseppe, per quattro gare dei calciatori Calà Gianvincenzo e Saia Salvatore, per tre gare del calciatore sig. Aratore Sebastiano - Gara campionato 3° Cat. Eureka Pietrina – Chiaramontana del 29/04/2012 - C.U. n.66 del 02/05/2012 Del. Prov.le Caltanissetta. Con tempestivo reclamo la società A.S.D. Chiaramontana ha impugnato le sanzioni in epigrafe. La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il gravame è inammissibile, ai sensi dell’art.33 comma 6 del C.G.S., risultando redatto in forma assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione. Infatti, non si evince dai motivi alcuna specifica doglianza che investa le singole statuizioni assunte dal giudice di prime cure. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo e dispone, per l’effetto, addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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