COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 09 Maggio 2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 29/ 4/2012 CALCIO MEOLO – MONTELLO C.A.V.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 09 Maggio 2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 29/ 4/2012 CALCIO MEOLO - MONTELLO C.A.V. La Società Calcio Meolo ha fatto pervenire in data 02.05.2012 reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando la irregolare partecipazione alla stessa del giocatore Bolzonello Marco (soc. Montello C.A.V.), anno 1996, privo dell'attestato di maturità ex art. 34 n. 3 N.O.I.F.; rilevata preliminarmente l'inammissibilità del reclamo in quanto pervenuto oltre i termini abbreviati come pubblicati in C.U. n. 51 del 08.02.2012; rilevato altresì che manca la prova di invio dei motivi a controparte; ritenuto tuttavia di poter procedere d'ufficio nel merito, trattandosi di posizione irregolare di giocatore; visto il C.U. n. 57 del 14.03.2012 al punto 3.2.4. con cui il Comitato Regionale Veneto ha pubblicato il rilascio dell'autorizzazione ex art. 34 n. 3 N.O.I.F. al suddetto giocatore, il quale pertanto aveva titolo per partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M. il G.S. delibera di : - dichiarare inammissibile il reclamo inoltrato dalla soc. CALCIO MEOLO - omologare il risultato con il punteggio ottenuto sul campo CALCIO MEOLO - MONTELLO C.A.V. 1 - 1. Si addebita la tassa reclamo.
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