COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 09 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C.D. COLLOGNOLA AI COLLI Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 71 del 3/5/2012 – Squalifica per sei giornate Giocatori Griso Sebastiano e Tregnaghi Luca – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 09 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.C.D. COLLOGNOLA AI COLLI
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 71 del 3/5/2012 –
Squalifica per sei giornate Giocatori Griso Sebastiano e Tregnaghi Luca – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C.D. Colognola ai Colli ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 71 del 3/5/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della
squalifica per sei giornate a carico dei giocatori Griso Sebastiano e Tregnaghi Luca per i seguenti motivi :
“a fine gara i due giocatori si avvicinavano all'Arbitro, che stava raggiungendo lo spogliatoio, l'uno lo spingeva alla spalla,
l'altro lo afferrava al braccio sinistro, entrambi censurandone l'operato rivolgendogli insulti e minacce, intercalate a
bestemmie, insistendo nel comportamento nonostante l'intervento di dirigenti e compagni, finché il direttore di gara non
guadagnava lo spogliatoio. Il comportamento attribuito ai giocatori non raggiunge gli estremi del fatto violento solo perché
l'Arbitro non ha percepito dolore, ma integra comportamento gravissimo di condotta irriguardosa e ingiuriosa”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Colognola ai Colli;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme ai giocatori Griso e Tregnaghi;
sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che ha confermato integralmente il suo referto di gara, precisando di essere stato
fisicamente circondato e strattonato dai due predetti calciatori, lungo il percorso di rientro nello spogliatoio per circa 20
metri, e con atteggiamento minaccioso nei suoi confronti da parte di entrambi i tesserati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Colognola ai Colli;
- di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico dei giocatori Griso Sebastiano e Tregnaghi Luca;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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