COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 09 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S.D. ALTINO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 69 del 26/4/2012 – Inibizione sino 30/12/2013 e ammenda di € 150,00.- Dirigente Braglia Luigi – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 09 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.S.D. ALTINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 69 del 26/4/2012 –
Inibizione sino 30/12/2013 e ammenda di € 150,00.- Dirigente Braglia Luigi – Campionato di 2^
Categoria
La Società A.S.D. Altino ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 69 del 26/4/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della inibizione sino
al 30/12/2013 e ammenda di € 150,00.- a carico del Dirigente Braglia Luigi : “...allontanato dall'arbitro perché nonostante
ripetuti inviti,continuava a rimanere in piedi, superando il numero di addetti in panchina, cui é consentito mantenere la
posizione, uscendo dal recinto di gioco insultava ripetutamente il direttore di gara. A fine partita, mentre l'arbitro si
dirigeva allo spogliatoio, lo raggiungeva, lo accusava di parzialità, lo ingiuriava e lo afferrava al collo, che stringeva così
da provocargli momentaneo dolore. Il comportamento descritto in referto concretizza fatti di ingiuria e di mancanza di
riguardo, percepibili da tutti coloro che assistevano o partecipavano all'incontro, e, soprattutto, fatto di violenza, perciò
sanzionabili ex art. 19 C.G.S.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Altino;
vista la documentazione ufficiale in atti;
visto in particolare il referto dell’arbitro che ha descritto in maniera chiara e dettagliata la condotta tenuta dal Sig. Braglia;
ritenuta adeguata ai fatti ascritti la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado, in considerazione dell’episodio di
violenza perpetrato nei confronti dell’arbitro, fatto non contestato ed anzi espressamente riconosciuto nello stesso
reclamo presentato dalla ricorrente
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Altino;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/12/2013 e l’ammenda di €150,00.- a carico del Dirigente Braglia
Luigi;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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