LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni MARTELLI/A.S.D.ATESSA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni MARTELLI/A.S.D.ATESSA
Con Racc.A.R. in data 12/03/2012 il sig.Giovanni MARTELLI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Societàà A.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO A.R.L. un ipotetico accordo economico, non specificando la cifra lorda prevista relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società e l’attestazione del versamento della prescritta tassa reclamo di €.50,00 e la copia dell’accordo economico depositato (così come previsto dall’art.21 bis commi 3,4,5, del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Giovanni MARTELLI, nei confronti della Società A.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO A.R.L. per violazione dell’art.21 bis commi 3,4,5 del Regolamento L.N.D.