F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096 del 15 Maggio 2012 (369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE BEGA, GUIDO ANGIOLINI, GIORGIO PERINETTI, GIOVANNI BRANCHINI, MARCO ROSSI, ANTONIO DELL’AGLIO, TOMMASO GHIRARDI, GIUSEPPE MAROTTA, FRANCESCO LUNARDINI, ALBERTO BERGOSSI, PIETRO LEONARDI, ANTONIO SGOBBA, OSCAR DAMIANI, GIUSEPPE OSCAR DAMIANI, IGOR BUDAN, FEDERICO GIACOMELLI, ALESSANDRO ZARBANO, URBANO CAIRO, ANDREA GASBARRONI, FRANCESCA MENARINI, ANDREA PASTORELLO, ROBERTO LA FLORIO, ANDREA PISANU, PAOLO LANZETTA, LORENZO MARRONARO, SILVANO MARTINA, ALESSIO SECCO, JEAN CLAUDE BLANC, DAVIDE LANZAFAME, NICOLA PAVARINI, CARLO PALLAVICINO, CRISTIANO LUCARELLI, GIANLUCA SOTTOVIA, GIOVANNI PRETE, GIOVANNI TATEO, DANIELE VANTAGGIATO, STEFANO MORRONE, MATTEO ROGGI, MORENO ROGGI, ALESSANDRO GUIDI, ALESSANDRO RUGGERI, PIERPAOLO MARINO, CLAUDIO SCLOSA, MARCELLO BONETTO, GIOVANNI BIA, FRANCESCO ROMANO, FEDERICO GIOVANNI BONETTO, VINCENZO RISPOLI E LE SOCIETA’ PARMA FC SPA, AS BARI SPA, UC SAMPDORIA SPA, GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB SPA, TORINO FC SPA, BOLOGNA FC 1909 SPA, JUVENTUS FC SPA, AS LIVORNO CALCIO SRL, SSC NAPOLI SPA, CALCIO PADOVA SPA, ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA • (nota n. 5699/1755 pf 09-10/SP/blp del 24.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096 del 15 Maggio 2012 (369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE BEGA, GUIDO ANGIOLINI, GIORGIO PERINETTI, GIOVANNI BRANCHINI, MARCO ROSSI, ANTONIO DELL’AGLIO, TOMMASO GHIRARDI, GIUSEPPE MAROTTA, FRANCESCO LUNARDINI, ALBERTO BERGOSSI, PIETRO LEONARDI, ANTONIO SGOBBA, OSCAR DAMIANI, GIUSEPPE OSCAR DAMIANI, IGOR BUDAN, FEDERICO GIACOMELLI, ALESSANDRO ZARBANO, URBANO CAIRO, ANDREA GASBARRONI, FRANCESCA MENARINI, ANDREA PASTORELLO, ROBERTO LA FLORIO, ANDREA PISANU, PAOLO LANZETTA, LORENZO MARRONARO, SILVANO MARTINA, ALESSIO SECCO, JEAN CLAUDE BLANC, DAVIDE LANZAFAME, NICOLA PAVARINI, CARLO PALLAVICINO, CRISTIANO LUCARELLI, GIANLUCA SOTTOVIA, GIOVANNI PRETE, GIOVANNI TATEO, DANIELE VANTAGGIATO, STEFANO MORRONE, MATTEO ROGGI, MORENO ROGGI, ALESSANDRO GUIDI, ALESSANDRO RUGGERI, PIERPAOLO MARINO, CLAUDIO SCLOSA, MARCELLO BONETTO, GIOVANNI BIA, FRANCESCO ROMANO, FEDERICO GIOVANNI BONETTO, VINCENZO RISPOLI E LE SOCIETA’ PARMA FC SPA, AS BARI SPA, UC SAMPDORIA SPA, GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB SPA, TORINO FC SPA, BOLOGNA FC 1909 SPA, JUVENTUS FC SPA, AS LIVORNO CALCIO SRL, SSC NAPOLI SPA, CALCIO PADOVA SPA, ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA • (nota n. 5699/1755 pf 09-10/SP/blp del 24.2.2012). Con atto del 22/2/12, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1) il Sig. DAVIDE BEGA, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C, per la violazione dell'art. 1, comma 1 CGS, dell'art. 12, c. 1 e 2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93, c. 1 N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma FC Spa ed il calciatore Vitali Kutuzau datato 1.7.2006, nonché nell’altro contratto stipulato tra il citato calciatore e l’AS Bari Spa del 20.1.2009, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due Società; 2) il Sig. GUIDO ANGIOLINI, all'epoca dei fatti presidente del Parma FC Spa: a) per la violazione dell'art. 1, c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93, c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Davide Bega, cui la Società Parma FC aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto datato 1.7.2006, stipulato con il calciatore Vitali Kutuzau; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 15 c. 1, 2 e 10 del citato regolamento Agenti di calciatori, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi, avendo conferito mandato al Sig. Federico Giacomelli per la conclusione del contratto 1/7/06 tra la Società Parma FC Spa ed il calciatore Sig. Andrea Gasbarroni, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore; c) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del citato regolamento Agenti di calciatori, nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Federico Giacomelli, cui la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 1/7/06 con il calciatore Andrea Gasbarroni; d) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Roberto La Florio, cui la Società Parma FC aveva conferito mandati, fosse chiaramente indicato nei contratti del 14.6.2006 e 10.10.2006 stipulati con il calciatore Sig. Andrea Pisanu; e) per la violazione dell'art. dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del citato regolamento Agenti di calciatori, nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Vincenzo Rispoli, cui la Società Parma FC aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto del 7.8.2006, stipulato con il calciatore Paolo Castellini; 3) il Sig. GIORGIO PERINETTI, all'epoca dei fatti direttore sportivo della Società AS Bari Spa, per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Davide Bega, cui la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 20/1/09 con il calciatore Vitali Kutuzau; 4) il Sig. GIOVANNI BRANCHINI, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C, a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto di rinnovo stipulato in data 1.8.2007 tra Parma FC S.p,A. ed il Sig. Marco Rossi, nonché nell’altro contratto stipulato il 21/7/09 tra lo stesso calciatore e la UC Sampdoria Spa, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dal calciatore; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 5/8/06 tra Parma FC Spa ed il Sig. Marco Rossi, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dal calciatore; 5) il Sig. MARCO ROSSI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 13 c. 4 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Giovanni Branchini, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto datato 1.8.2007, stipulato con la Società Parma FC Spa, nonché nell'ulteriore contratto stipulato con la UC Sampdoria Spa datato 21.7 .2009; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 13 c. 4 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Giovanni Branchini, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto datato 5.8.2006 stipulato con la Società Parma FC Spa; 6) il Sig. ANTONIO DELL'AGLIO, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.l.G.C, per la violazione dell'art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1 .2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto di rinnovo in data 1/8/2007 tra Parma FC Spa ed il Sig. Marco Rossi, nonché nell’ulteriore contratto stipulato tra il medesimo calciatore e la UC Sampdoria Spa del 21/7/2009, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due Società; 7) il Sig. TOMMASO GHIRARDI, all'epoca dei fatti presidente della Società Parma FC Spa: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1 .2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93, c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Antonio Dell'Aglio, al quale la Società dallo stesso rappresentata aveva rilasciato mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto del 1 .8.2007 stipulato con il Sig. Marco Rossi; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1 .2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93, c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Oscar Damiani, cui la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati con il calciatore Luca Antonelli in data 31.1.2008 e 9.6.2008, nonché per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Damiani, cui la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma FC Spa ed il calciatore Luca Antonelli datato 3.8.2009; c) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 10, c. 4, art. 15 c. 1, 2 e 10, ed art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93 c.1 N.O.I.F, per aver conferito al Sig. Damiani mandato per la stipula del contratto del 17.7.2007 con il Sig. Igor Budan, determinando così una situazione di conflitto di interessi, poichè il Damiani era l'agente di fatto del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al Sig. Damiani fosse pagato dalla Società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore ed ancora per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Damiani fosse chiaramente indicato nello stesso contratto; d) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1 .2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93, c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Roberto La Florio, cui la Società aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto del 4.3.2008, stipulato con il calciatore Andrea Pisanu; e) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1 .2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93, c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Lorenzo Marronaro, cui la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Alessandro Budel, datato 16.6.2008; f) per la violazione dell'art. 1, c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1 .2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93, c. 1 NOIF, nonché ancora dell'art. 16 c. 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Silvano Martina, cui la Società Parma FC aveva conferito mandati, fosse chiaramente indicato nei contratti del 20/7/09 e 1/7/10, stipulati con il calciatore Antonio Mirante; g) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al Sig. Silvano Martina per la conclusione del contratto in data 13/7/09 tra la Società Parma FC Spa ed il calciatore Davide Lanzafame, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore; h) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93, c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Silvano Martina, cui la Società Parma FC aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 13/7/09 con il calciatore Sig. Davide Lanzafame; i) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1 .2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93, c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Martina, della cui opera la Società PARMA FC rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati il 26.5.2008 e 4.9.2009 con il calciatore Sig. Davide Lanzafame; l) per la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, dell'art. 10 c. 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Silvano Martina ai fini della stipula del contratto di prestazione sportiva tra la Società Parma FC Spa ed il calciatore Sig. Nicola Pavarini del 4.9.2009, senza aver conferito alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC; m) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 4 c. 2, 10 c. 1 e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Silvano Martina ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti alla Società Assist s.r.l, anziché all'agente personalmente, ai fini della stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Nicola Pavarini del 26.5.2008, determinando una situazione di conflitto di interessi poiché lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore; n) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 10 c. 4 e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010) nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per aver conferito al Sig. Carlo Pallavicino mandato per la stipula del contratto del 16.1.2008 con il Sig. Cristiano Lucarelli, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto il Sig. Pallavicino era l'agente di fatto del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al predetto Sig. Pallavicino fosse pagato dalla Società Parma FC e non dal calciatore; o) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1 .2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Carlo Pallavicino, della cui opera la Società Parma FC si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto del 16/1/08 stipulato con il calciatore Cristiano Lucarelli; p) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 10 c. 4 e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver conferito mandato all'Agente Giovanni Prete per la conclusione del contratto datato 20.1.2009 tra la Società Parma FC Spa ed il Sig. Daniele Vantaggiato, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l'Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, Sig. Giovanni Tateo, in quanto entrambi gli agenti all'epoca dei fatti erano soci ed amministratori della Soccersport Srl, nonché per aver retribuito l'agente del calciatore attraverso il conferimento di mandato al socio di quest'ultimo; q) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Giovanni Prete, della cui opera la Società Parma FC si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto datato 20.1.2009, stipulato con il calciatore Sig. Daniele Vantaggiato datato 20.1 .2009; r) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver determinato una situazione di conflitto di interessi, avendo conferito mandato al Sig. Matteo Roggi per la conclusione dei contratti tra la Società Parma FC Spa ed il calciatore Stefano Morrone datati 14.7.2007 e 12.9.2008, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore; s) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Matteo Roggi, della cui opera la Società Parma FC si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati con il calciatore Stefano Morrone datati 14.7.2007 e 12.9.2008; t) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Moreno Roggi, della cui opera la Società Parma FC si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 12/9/08 con il calciatore Massimo Paci; u) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver conferito mandato all'Agente Claudio Sclosa per la conclusione dei contratti tra la Società Parma FC Spa ed il calciatore Sig. Luca Cigarini datati 11.7.2007 e 12.7.2008, determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con quello titolare di mandato rilasciato dal calciatore, Sig. Giovanni Bia, in quanto entrambi gli agenti all'epoca dei fatti erano soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.as e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.as, nonché, per quanto attiene al secondo contratto, per aver dato mandato al Sig. Claudio Sclosa quando lo stesso era già titolare di mandato per la stessa trattativa e contratto rilasciato dalla Atalanta Bergamasca Calcio Spa (Società cessionaria del tesseramento del calciatore); v) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Claudio Sclosa, della cui opera la Società Parma FC si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 11/7/07 con il calciatore Luca Cigarini; z) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver conferito mandato all'Agente Claudio Sclosa, per i trasferimenti e la conclusione dei contratti datati 11.7.2007 e 14.7.2008 con il calciatore Daniele Dessena, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con quello titolare di mandato rilasciato dal calciatore, Sig. Giovanni Bia, in quanto entrambi gli agenti all'epoca dei fatti erano soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS, nonché, per quanto attiene al secondo contratto, per aver dato mandato al Sig. Claudio Sclosa quando l'Agente Sig. Marcello Bonetto, anch'egli socio di entrambe le Società di cui sopra, era già titolare di mandato per la stessa trattativa e contratto rilasciato dalla UC Sampdoria Spa (Società cessionaria del tesseramento del calciatore); aa) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Claudio Sclosa, della cui opera la Società Parma FC si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 11/7/07 con il calciatore Daniele Dessena; bb) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010), per aver conferito mandato all'Agente Francesco Romano per il tesseramento e la conclusione del contratto del 25/8/09 con il calciatore Gianluca Lapadula, determinando così una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l'Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, Sig. Federico Giovanni Bonetto, in quanto entrambi gli agenti all'epoca dei fatti erano soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.AS e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS; cc) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Francesco Romano, della cui opera la Società Parma FC si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 25.8.2009 con il calciatore Sig. Gianluca Lapadula; 8) il Sig. GIUSEPPE MAROTTA, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società UC Sampdoria Spa: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Antonio Dell'Aglio, al quale la Società aveva rilasciato mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto del 21.7.2009 intercorso il Sig. Marco Rossi; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Silvano Martina, al quale la Società aveva rilasciato mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto del 2.7.2007 stipulato con il Sig. Antonio Mirante; c) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010), per aver conferito mandato all'Agente Marcello Bonetto per il trasferimento e la conclusione del contratto datato 14.7.2008 tra la UC Sampdoria Spa ed il calciatore Sig. Daniele Dessena, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l'Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, Sig. Giovanni Bia, in quanto entrambi gli agenti all'epoca dei fatti erano soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.AS e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS; d) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Marcello Bonetto, della cui opera la Società Sampdoria si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto datato 14.7.2008 stipulato con il calciatore Sig. Daniele Dessena; 9) il Sig. FRANCESCO LUNARDINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 10 c. 1 e 13 c. 1 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché, per il periodo successivo all'8.4.2010, dell'art. 16 c. 1 e 6 del regolamento Agenti di calciatori in vigore da tale data, per essersi avvalso, dal 26.6.2009 al mese di giugno del 2010, con particolare riferimento alle trattative svolte dall'agente nei mesi di marzo ed aprile 2010 per il rinnovo del suo contratto con la Società Parma FC Spa, dell'opera di agente di calciatori del Sig. Alberto Bergossi, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 10 c. 4 e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010), per aver consentito che il compenso dell'agente, Sig. Alberto Bergossi, per l'attività svolta in suo favore, relativa al tesseramento ed alla stipula del contratto del 20.1.2009 con la Società Parma FC Spa, fosse corrisposto dalla Società, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi; 10) il Sig. ALBERTO BERGOSSI, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 10 c. 1-11 e 12 c. 1 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010), nonché, per il periodo successivo all'8.4.2410, degli artt. 16, c.1 e 6, e 19 c. 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore da tale data, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Sig. Francesco Lunardini, dal 26.6.2009 al mese di giugno 2010, con particolare riferimento alle trattative svolte nei mesi di marzo ed aprile 2010 per il rinnovo del contratto di tale calciatore con la Società Parma FC Spa, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 12 c. 1, 15 c. 2-10, nonché 10 c. 4 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010), per aver operato quale agente di calciatori in una situazione di conflitto di interessi, per aver svolto nell'interesse del Sig. Francesco Lunardini attività nell'ambito del tesseramento e della stipula del contratto del 20.1.2009 con la Società Parma FC Spa, svolgendo al contempo attività anche nell'interesse della predetta Società, nonché per avere ricevuto dalla Società, in relazione allo stesso contratto, il pagamento di somme anche per l'attività svolta in favore del calciatore; c) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 4 c. 1, 12 c.1-7, 15 c. 1-2 e 10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché degli artt.4 c. 1, 19 c. 3-8, e 20 c. 2-9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo svolto nell'interesse del Sig. Francesco Lunardini, in assenza di regolare mandato, nei mesi di marzo ed aprile 2010, attività rivolta al rinnovo del contratto con la Società Parma FC Spa, svolgendo al contempo e nel medesimo contratto attività anche nell'interesse della citata Società, che gli aveva conferito mandato in data 5.3.2010; d) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 10 c. 1-11 e 12 c. del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché degli artt. 16 c. 1 e 6, e 19 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'8.4.2010, per non aver provveduto al deposito, presso la Commissione Agenti della F.I.G.C, del mandato ricevuto dalla Società Parma FC Spa in occasione del rinnovo del contratto con il calciatore Francesco Lunardini, in relazione al quale l'agente ha riferito di aver svolto attività nei mesi di marzo ed aprile 2010; 11) il Sig. PIETRO LEONARDI, all'epoca dei fatti direttore generale della Società Parma FC Spa: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 10 c. 4 e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Alberto Bergossi ed avergli corrisposto un compenso (come da dichiarazione debitoria) successivamente al suo svolgimento, per la stipula del contratto di prestazione sportiva del 20/1/2009 con il calciatore Sig. Francesco Lunardini, così determinando una situazione di conflitto di interessi; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 4 e 22 c. 4 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Oscar Damiani, cui la Società Parma FC aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 1/9/10 con il calciatore Luca Antonelli; c) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Paolo Lanzetta, cui la Società Parma FC aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Sig. Tamasi Zslot datato 29.1.2010; d) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Lorenzo Marronaro, cui la Società Parma FC aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 1.10.2009 con il calciatore Sig. Alessandro Budel; e) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Matteo Roggi, cui la Società dallo Parma FC aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 28/1/10 con il calciatore Sig. Francesco Valiani; 12) il Sig. ANTONIO SGOBBA, all'epoca dei fatti dirigente con delega di firma della Società AS Bari Spa per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Oscar Damiani, cui la Società AS Bari aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto il 22/6/2007 con il calciatore Luca Antonelli; 13) il Sig. OSCAR DAMIANI, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra la AS Bari Spa ed il calciatore Luca Antonelli datato 22.6.2007, nonché nei contratti tra lo stesso calciatore e la Società Parma FC Spa datati 31.1.2008 e 9.6.2008, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due Società; 14) il Sig. GIUSEPPE OSCAR DAMIANI, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 N.O.I.F, nonché ancora dell'art. 19 c. 2-3 del regolamento Agenti di calciatori vigente, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra Parma FC Spa ed il calciatore Luca Antonelli datati 3.8.2009 e 1.9.2010, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalla Società; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 10 c. 1-1 e 12 c. 1 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Sig. Igor Budan, in occasione della stipulazione del contratto con la Società Parma FC Spa del 20.7.2006, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo federale predisposto; c) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 10 c. 4 e 12 c. 1-7 e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in quanto agente di fatto del Sig. Igor Budan nell'ambito della stipula del contratto del 17.7.2007 con la Società Parma FC Spa, nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla Società, ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalla Società; d) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma FC Spa ed il calciatore lgor Budan datato 17.7.2007, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla Società; 15) il Sig. IGOR BUDAN, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa, per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 10 c. 1-4 e 13 c. 1 e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti del 20.7.2006 e 17.7.2007 con la Società Parma FC Spa, dell'opera dell'agente di calciatori Giuseppe Oscar Damiani senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., così determinando per il secondo contratto appena citato una situazione di conflitto di interessi, essendo l'agente Damiani formalmente titolare di mandato da parte della Società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all'agente fossero pagati dalla Società stessa; 16) il Sig. FEDERICO GIACOMELLI, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 12 c. 1-7 e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo agito nell'interesse del Sig. Andrea Gasbarroni nell'ambito dei tesseramenti e dei contratti economici del 1.7.2006 tra tale calciatore e la Società Parma FC Spa, con la Società Genoa Cricket & Football Club Spa del l.7.2008 e con la Società Torino FC Spa del 2.2.2009, pur essendo al contempo e nei medesimi contratti titolare di mandato conferito dalle citate Società; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti tra il Sig. Luca Antonelli e la Società Parma FC Spa del 1.7.2006, con la Società Genoa Cricket & Football Club Spa del 1.7.2008 e con la Società Torino FC Spa del 2.2.2009, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle tre Società; 17) Sig. ALESSANDRO ZARBANO, all'epoca dei fatti amministratore delegato della Società Genoa Cricket & Football Club Spa: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al Sig. Federico Giacomelli per la conclusione del contratto tra la Società Genoa Cricket & Football Club Spa ed il calciatore Sig. Andrea Gasbarroni datato 1.7.2008, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Federico Giacomelli, cui la Società Genoa Cricket aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Andrea Gasbarroni datato 1.7.2008; 18) il Sig. URBANO CAIRO, all'epoca dei fatti presidente della Società Torino FC Spa: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver determinato una situazione di conflitto di interessi, avendo conferito mandato al Sig. Federico Giacomelli per la conclusione del contratto del 2/2/09 tra la Società Torino FC Spa ed il calciatore Andrea Gasbarroni, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Federico Giacomelli, cui la Società Torino FC aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 2/2/09 con il calciatore Andrea Gasbarroni; c) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Paolo Lanzetta, cui la Società Torino FC aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 28/8/09 con il calciatore Sig. Manuel Coppola; d) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, e 15 c. 1-2-10 e 10 c. 4 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver conferito mandato all'Agente Giovanni Prete per la conclusione del contratto tra la Società Torino FC Spa ed il Sig. Daniele Vantaggiato datato 31.8.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l'Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, Sig. Giovanni Tateo, in quanto entrambi gli agenti all'epoca dei fatti erano soci e amministratori della Soccersport Srl, nonché per aver retribuito l'agente del calciatore attraverso il conferimento di mandato al socio di quest'ultimo; e) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Giovanni Prete, della cui opera la Società Torino FC si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 31/8/09 con il calciatore Sig. Daniele Vantaggiato; 19) il Sig. ANDREA GASBARRONI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Società Parma FC Spa, per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa e per Torino FC Spa per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, e 15 c. 1-2-10 e 10 c. 1 e 13 c. 1 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti con la Società Parma FC Spa del 1.7.2006, con la Società Genoa Cricket & Football Club Spa del 1.7.2008 e con la Società Torino FC Spa del 2.2.2009, dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Federico Giacomelli, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l'agente era titolare di mandato da parte delle tre Società sopra citate; 20) la Sig.ra FRANCESCA MENARINI, all'epoca dei fatti presidente della Società Bologna FC. 1909 Spa per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurata che il nominativo dell'agente Roberto La Florio, cui la Società Bologna FC aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato in data 28/1/10 con il calciatore Andrea Pisanu; 21) il Sig. ANDREA PASTORELLO, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, e 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma FC Spa ed il Sig. Andrea Pisanu datato 6.1 1 .2009, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dal calciatore; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 10 c. 1-11 e 12 c. 1 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Sig. Andrea Pisanu, nei contratti tra lo stesso calciatore e la Società Parma FC Spa del 14.6.2006 e 10.10.2006, senza ottenere da quest'ultimo e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo federale predisposto; 22) Sig. ROBERTO LA FLORIO, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.l.G.C.: per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, e 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra Parma FC Spa ed il calciatore Sig. Andrea Pisanu datati 14.6.2006, 10.10.2006 e 4.3.2008, nonché nel contratto stipulato tra il medesimo calciatore e la Bologna F.C, 1909 Spa del 28.1.2010, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due Società; 23) il Sig. ANDREA PISANU, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Società Parma FC Spa e per la Bologna FC 1909 Spa: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 13 c. 4 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Andrea Pastorello, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto datato 6.11.2009 stipulato con la Società Parma FC Spa; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 10 c. 1-11 e 13 c. 1 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per essersi avvalso, in occasione della stipula dei contratti con la Società Parma FC Spa del 14.6.2006 e del 10.10.2006, dell'opera dell'agente di calciatori Andrea Pastorello senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C.; 24) il Sig. PAOLO LANZETTA, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 10 c. 11 e 12 c. 1 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per non aver mai depositato presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. il mandato ricevuto dalla Società Parma FC Spa, avente ad oggetto il tesseramento del calciatore Manuel Coppola, con validità sino al 31.8.2009; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, degli artt. 4 c. 1 e 12 c. 1-7 e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo svolto nell'ambito del trasferimento del Sig. Manuel Coppola dalla Società Parma FC Spa alla Società Torino FC Spa avvenuto il 28.8.2009, attività di agente sia nell'interesse dalla cessionaria, in virtù di mandato conferitogli il 25.8.2009 con scadenza 31.8.2009, sia nell'interesse della cedente, in virtù di mandato avente validità sino al 31.8.2009; c) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Torino FC Spa ed il calciatore Manuel Coppola datato 28.8.2009, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla Società; d) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma FC Spa ed il calciatore Sig. Tamasi Zslot datato 29.1.2010, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla Società; 25) il Sig. LORENZO MARRONARO, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C, per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra Parma FC Spa ed il calciatore Sig. Alessandro Budel datati 13.6.2008 ed 1.10.2009, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalla Società; 26) il Sig. SILVANO MARTINA, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 delle N.O.I.F, nonché ancora dell'art. 16, comma 4 del regolamento Agenti di calciatori attualmente in vigore, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra la UC Sampdoria Spa ed il calciatore Sig. Antonio Mirante datato 2.7.2007, nonché nei contratti stipulati dal medesimo calciatore con la Società Parma FC Spa datati 20.7.2009 ed 1.7.2010, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due Società; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 12 c. 1-7 e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 19 c. 3-8 e 20 c. 2- 9 del regolamento Agenti di calciatori attualmente in vigore, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del calciatore Davide Lanzafame nell'ambito dei contratti stipulati da tale calciatore con la Juventus FC Spa il 1.7.2008 e 25.6.2010, nonché con la Società Parma FC Spa il 13.7.2009, pur avendo ricevuto per i medesimi contratti formale mandato da entrambe le Società; c) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 delle N.O.I.F, nonché ancora dell'art. 16, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori attualmente in vigore, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il calciatore Sig. Davide Lanzafame e la Juventus FC Spa datati 1.7.2008 e 25.6.2010, nonché nel contratto tra lo stesso calciatore e la Società Parma FC Spa datato 13.7.2009, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due Società; d) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 10 c. 1-11 e 12 c. 1 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente al Sig. Nicola Pavarini, nei contratti tra lo stesso e la A.c. Siena Spa del 2006, nonché con la Società Parma FC Spa datato 7.8.2007, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo federale predisposto; e) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 4 c. 2 e 10 c. 1 e 12 c. 1-7 e 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in quanto agente di fatto del Sig. Nicola Pavarini nell'ambito della stipula dei contratti dei 26.5.2008 e 4.9.2009 con la Società Parma FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell'interesse dalla Società con incarico assunto, per il primo contratto, a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore di Società e non personalmente, e con mandato (scaduto al momento della stipulazione) per il secondo contratto; f) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, sia in via autonoma, che in relazione a quanto disposto dagli artt 10 c. 1-11 e 12 c. 1 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente alla Società Parma FC Spa, nel contratto tra la stessa ed il calciatore Sig. Nicola Pavarini del 4.9.2009, senza ottenere da tale Società e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo federale predisposto; g) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 12 c. 1-2 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93, comma 1 N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il calciatore Sig. Nicola Pavarini e la Società Parma FC Spa datati 26.5.2008 e 4.9.2009; 27) il Sig. ALESSIO SECCO, all'epoca dei fatti direttore sportivo della Società Juventus FC Spa: a) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell’art. 15 c. 1-2-10 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al Sig. Silvano Martina per la conclusione del contratto tra la Juventus F,C. Spa ed il calciatore Sig. Davide Lanzafame datato 1.7 .2008, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore; b) per la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, dell'art. 16 c. 3 del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93 c. 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Silvano Martina, cui la Società Juventus aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 1/7/08 con il calciatore Sig. Davide Lanzafame; 28) il Sig. JEAN CLAUDE BLANC, all'epoca dei fatti amministratore delegato della Società Juventus FC Spa: a) per la violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori vigente, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al Sig. Silvano Martina per la conclusione del contratto del 25/6/10 tra la Juventus FC Spa ed il calciatore Davide Lanzafame, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore; b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art.22, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori vigente, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O,I.F, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Silvano Martina, cui la Società Juventus aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto del 25/6/10 stipulato con il calciatore Sig. Davide Lanzafame; 29) il Sig. DAVIDE LANZAFAME, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Juventus FC Spa e per la Società Pama FC Spa per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 4, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché ancora degli artt. 16, commi 1-4, 20, comma 2,e 21 comma 1 del regolamento Agenti di calciatori vigente, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti del 1.7.2008 e 25.6.2010 con la Juventus FC Spa, nonché del contratto con la Società Parma FC Spa del 13.7.2009, dell'opera dell'agente di calciatori Silvano Martina, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo federale predisposto, così determinando per tutti e tre i contratti appena citati una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente Martina formalmente titolare di mandati da parte delle due Società; 30) il Sig. NICOLA PAVARINI, all'epoca dei fatti oggetto del presente deferimento calciatore tesserato in successione per la A.C. Siena Spa e per la Società Parma FC Spa: A) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, e 13, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso, in occasione della stipula dei contratti con la A.C. Siena Spa del 2006 e con la Società Parma FC Spa del 7.8.2007, dell'opera dell'agente di calciatori Silvano Martina senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo federale; B) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 4, 13, comma 1, e 15, comma 1,2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso, in occasione della stipula dei contratti del 26.5.2008 e 4.9.2009 con la Società Parma FC Spa, dell'opera dell'agente di calciatori Silvano Martina senza aver conferito allo stesso alcun mandato federale, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente Martina incaricato da parte della Società appena citata; 31) il Sig. CARLO PALLAVICINO, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.: A) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato in situazione di conflitto di interesse in quanto agente di fatto del Sig. Cristiano Lucarelli nell'ambito della stipula del contratto del 16.1.2008 con la Società Parma FC Spa, nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla predetta Società, facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalla Società; B) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora degli artt. 16, commi 1 e 6, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori attualmente in vigore, per aver prestato opera di agente al Sig. Cristiano Lucarelli nel contratto con la AS Livorno Calcio Srl nella stagione sportiva 2009 - 2010 e con al SSC Napoli Spa del 24.8.2010, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.|.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo federale predisposto; C) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra la Società Parma FC Spa ed il calciatore Cristiano Lucarelli datato 16.1.2008, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla predetta Società; 32) il Sig. CRISTIANO LUCARELLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Società Parma FC Spa, per la AS Livorno Calcio Srl e per la SSC Napoli Spa; A) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 4, 13, comma 1, e 15, commi 1,2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso, in occasione della stipula del contratto del 16.1.2008 con la Società Pama FC Spa, dell'opera dell'agente Cado Pallavicino senza avergli conferito alcun mandato scritto su modulo federale predisposto, così determinando una situazione di conflitto di interessi, essendo l'agente Pallavicino formalmente titolare di mandato da parte della Società ed in tal modo consentendo che i compensi da lui dovuti all'agente fossero pagati dalla Società stessa; B) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. lo, comma 1, e 13, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal l.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora dall'art. 16, comma l, del regolamento Agenti di calciatori attualmente in vigore, per essersi avvalso, in occasione della stipula dei contratti con la AS Livorno Calcio Srl nella stagione sportiva 2009 - 2010 e con la SSC Napoli Spa del 24.8.2010, dell'opera dell'agente Carlo Pallavicino senza avergli conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo federale; 33) il Sig. GIANLUCA SOTTOVIA, all'epoca dei fatti oggetto del presente deferimento direttore generale della Società Calcio Padova Spa: A) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 15, commi 1, 2 e 10, nonché 10, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito mandato all'Agente Giovanni Prete per la conclusione del contratto tra la Calcio Padova Spa ed il Sig. Daniele Vantaggiato datato 18.1.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, Sig. Giovanni Tateo, in quanto entrambi gli agenti all'epoca dei fatti erano soci e amministratori della Soccersport Srl, nonché per aver retribuito l'agente del calciatore attraverso il conferimento di mandato al socio di quest’ultimo; B) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Giovanni Prete, della cui opera la Società Calcio Padova Spa si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 18.1 .2010 con il calciatore Sig. Daniele Vantaggiato; 34) il Sig. GIOVANNI PRETE, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.: A) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto attività di assistenza alle Società Parma FC Spa,, Torino FC Spa, nonché Calcio Padova Spa, in occasione dei tesseramenti e stipule dei contratti con il Sig. Daniele Vantaggiato rispettivamente del 20.1.2009, 31.8.2009 e 18.1.2010, così determinando una situazione di conflitto di interessi, essendo nella medesima trattativa coinvolto il Sig. Giovanni Tateo, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, entrambi soci e amministratori della Soccersport Srl, nonché per aver fatto sì, che le tre citate Società pagassero i compensi dell'agente del calciatore; B) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il calciatore Sig. Daniele Vantaggiato e le Società Parma FC Spa, Torino FC Spa e Calcio Padova Spa rispettivamente dei 20.1.2009, 31.8.2009 e 18.1.2010, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle tre Società; 35) il Sig. GIOVANNI TATEO, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.: Per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto attività di assistenza al Sig. Daniele Vantaggiato in occasione dei tesseramenti e stipule dei contratti tra lo stesso calciatore e le Società Parma FC Spa, Torino FC Spa, nonché Calcio Padova Spa, rispettivamente del 20.1.2009, 31.8.2009 e 18.1.2010, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il Sig. Giovanni Prete, quale Agente titolare di mandato rilasciato dalle appena citate Società, entrambi soci e amministratori della Soccersport Srl, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che le tre citate Società pagassero i suoi compensi quale agente del calciatore; 36) il Sig. DANIELE VANTAGGIATO, calciatore tesserato in successione per la Società Parma F.C, Spa, Torino FC Spa e Calcio Padova Spa: Per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito mandato, in occasione della stipula dei contratti con le Società Parma FC Spa, Torino FC Spa e Calcio Padova Spa, rispettivamente del 20.1.2009, 31.8.2009 e 18.1.2010, al Sig. Giovanni Tateo, così determinando una situazione di conflitto di interessi con l'agente cui avevano conferito mandato le tre Società appena citate, Sig. Giovanni Prete, che con il primo agente citato era all'epoca dei fatti socio e amministratore della Soccersport Srl, così inoltre consentendo che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalle Società stesse; 37) il Sig. STEFANO MORRONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, commi 1,2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso, in occasione della stipula dei contratti del 14.7.2007 e 12.9.2008 con la Società Parma FC Spa, dell'opera dell'agente di calciatori Matteo Roggi senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo federale, così determinando per entrambi i contratti una situazione di conflitto di interessi, essendo l'agente Roggi formalmente titolare di mandati da parte della Società; 38) il Sig. MATTEO ROGGI, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.: a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 12, commi 1 e7, e 15, commi 1,2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 .2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del calciatore Sig. Stefano Morrone nell'ambito dei contratti stipulati con la Società Parma FC Spa del 14.7.2007 e del 12.9.2008, pur avendo ricevuto per i medesimi contratti formale mandato dalla Società appena citata; b) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 .2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il Sig. Stefano Morrone e la Società Parma FC Spa, rispettivamente del 14.7.2007 e 12.9.2008, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato; c) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 .2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F. , per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il Sig. Francesco Valiani e la Bologna FC 1909 Spa del 31.1.2008, nonché con la Società Parma FC Spa del 28.1.2010, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalle due Società; 39) il Sig. ALESSANDRO GUIDI, all'epoca dei fatti consigliere delegato della Società Bologna FC 1909 Spa, per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 16, comma 3 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Matteo Roggi, della cui opera la Società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 31/1/2008 con il calciatore Sig. Francesco Valiani 40) il Sig. MORENO ROGGI, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C, per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il Sig. Massimo Paci e la Società Parma FC Spa del 12.9.2008, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalla Società; 41) il Sig. ALESSANDRO RUGGERI, all'epoca dei fatti presidente della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa: a) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 15, commi 1,2 e 10 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito mandato all'Agente Claudio Sclosa per la conclusione del contratto tra la Atalanta Bergamasca Calcio Spa ed il calciatore Sig. Luca Cigarini datato 12.7.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l'Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, Sig. Giovanni Bia, in quanto entrambi gli agenti all'epoca dei fatti erano soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.AS e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS; b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 16, comma 3 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Claudio Sclosa, della cui opera la Società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 12/7/2008 con il calciatore Sig. Luca Cigarini 42) il Sig. PIERPAOLO MARINO, all'epoca dei fatti direttore generale della Società SSC Napoli Spa: a) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 15, commi 1, 2 e 10 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito mandato all'Agente Marcello Bonetto per la conclusione del contratto tra la SSC Napoli Spa ed il calciatore Luca Cigarini datato 3.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l'Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, Sig. Giovanni Bia, in quanto entrambi gli agenti all'epoca dei fatti erano soci della IF.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.AS e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS; b) per la violazione dell'art, 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 16, comma 3 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Marcello Bonetto, della cui opera la Società Napoli si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 3/7/09 con il calciatore Sig. Luca Cigarini; 43) il Sig. CLAUDIO SCLOSA, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C: a) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt.3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10,del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto attività di assistenza alle Società Parma FC Spa ed Atalanta Bergamasca Calcio Spa, in occasione dei tesseramenti e stipula dei contratti con il Sig. Luca Cigarini rispettivamente del 1.7.2007 e 12.7.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento dei mandati assunti, essendo nella medesima trattativa coinvolto il Sig. Giovanni Bia, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, entrambi soci della I.F.A. Intemational Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.AS e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS, nonché ancora per aver acquisito mandato sia dalla Società Parma F.C, Spa che dalla Atalanta Bergamasca Calcio Spa per il trasferimento dello stesso calciatore dalla prima alla seconda Società e la stipula del relativo contratto datato 12.7.2008; b) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93 comma 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il calciatore Sig. Luca Cigarini e le Società Parma FC Spa ed Atalanta Bergamasca Calcio Spa datati 11.7.2007 e 12.7.2008, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due Società; c) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto attività di assistenza alla Società Parma FC Spa in occasione dei tesseramenti e stipula dei contratti con il Sig. Daniele Dessena rispettivamente del 11.7.2007 e 14.7.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento dei mandati assunti, essendo nelle medesime trattativa coinvolti il Sig. Giovanni Bia, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, nonché il Sig. Marcello Bonetto, titolare di mandato rilasciato dalla UC Sampdoria Spa (Società cessionaria del tesseramento del calciatore), tutti e tre soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s, e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS; d) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il calciatore Sig. Daniele Dessena e le Società Parma FC Spa ed UC Sampdoria Spa datati 11.7.2007 e 14.7 .2008, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalla prima delle due Società; 44) il Sig. MARCELLO BONETTO, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C: a) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto attività di assistenza alla Società SSC Napoli Spa in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con il Sig. Luca Cigarini del 3.7.2009, così determinando una situazione di conflitto di interessi, essendo nella medesima trattativa coinvolto il Sig. Giovanni Bia, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, ed entrambi soci della I.F.A. Intemational Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.AS e della I.F.A. Intemational Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS; b) per la violazione dell'art. 1, comma l del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato il 37/09 tra il calciatore Sig. Luca Cigarini e la SSC Napoli Spa, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla Società; c) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e 7 e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto attività di assistenza alla Società UC Sampdoria Spa in occasione del tesseramento e stipula del contratto con il Sig. Daniele Dessena del 14.7.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolti il Sig. Giovanni Bia, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, nonché il Sig. Claudio Sclosa, quale Agente titolare di mandato rilasciato dalla Società Parma FC Spa (Società cedente il tesseramento del calciatore), tutti e tre soci della I.F.A. Intemational Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.AS e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS; d) per la violazione dell'art. l, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2017 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore Sig. Daniele Dessena e la UC Sampdoria Spa datato 14.7.2008, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla Società appena citata; 45) il Sig. GIOVANNI BIA, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C: a) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto attività di assistenza in favore del Sig. Luca Cigarini in occasione dei tesseramenti e della stipula dei contratti tra il citato calciatore e le Società Parma FC Spa, Atalanta Bergamasca Calcio Spa e SSC Napoli Spa, rispettivamente del 11.7.2007, 12.7.2008 e 3.7.2009, nel mentre il Sig. Claudio Sclosa aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi delle prime due Società sopra citate ed il Sig. Marcello Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della terza Società, tutti nell'ambito dei medesimi tesseramenti e contratti, nonostante tutti e tre gli agenti fossero soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C, s.AS e della I.F.A. Intemational Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS; b) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 - 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto attività di assistenza in favore del Sig. Daniele Dessena in occasione dei tesseramenti e della stipula dei contratti tra il citato calciatore e le Società Parma FC Spa ed UC Sampdoria Spa, rispettivamente del 11.7.2007 e 14.7.2008, nel mentre il Sig. Claudio Sclosa aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della prima Società citata ed il Sig. Marcello Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della seconda Società, tutti nell'ambito dei medesimi tesseramenti e contratti, nonostante tutti e tre gli agenti fossero soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.AS e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS; 46) il Sig. FRANCESCO ROMANO, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C: a) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt.3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1,2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto attività di assistenza alla Società Parma FC Spa in occasione del tesseramento e stipula del contratto con il Sig. Gianluca Lapadula del 25.8.2009, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il Sig. Federico Giovanni Bonetto, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, entrambi soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.AS e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS; b) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore Sig. Gianluca Lapadula e la Società Parma FC Spa, datato 25.8.2009, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla predetta Società; c) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. art. 4, comma 2 lett. b), e 12, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver attribuito i diritti economici e patrimoniali discendenti dal mandato conferitogli dalla Società Parma FC Spa in data 24.8.2009 ad una Società non avente quale oggetto sociale esclusivo l'attività di agente di calciatori; 47) il Sig. FEDERICO GIOVANNI BONETTO, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C, per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto attività di assistenza in favore del Sig. Gianluca Lapadula in occasione del tesseramento e della stipula del contratto con la Società Parma FC Spa del 25.8.2009, nel mentre il Sig. Francesco Romano aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della Società appena citata, nonostante entrambi gli agenti fossero soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.AS e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.AS; 48) il Sig. VINCENZO RISPOLI, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.l.G.C: a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, e 12, commi 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori una risoluzione, datata 2.8.2006, del mandato conferitogli dal Sig. Paolo Castellini del 10.7.2006 con la firma apocrifa del calciatore; b) per la violazione dell'art. 1 , comma 1 , del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1,2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del Sig. Paolo Castellini nell'ambito della stipula del contratto del 7.8.2006 con la Società Parma FC Spa,, nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla Società, ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalla citata Società; c) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1 , delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore Paolo Castellini e la Società Parma FC Spa, datato 7.8.2006, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla predetta Società; d) per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 3, e 12, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver attribuito alla Società S.I.R. Srl i diritti economici e patrimoniali derivanti dalla sua attività di agente in relazione mandato conferitogli dalla Società Parma FC Spa in data 7.8.2006 per il tesseramento e la stipula del contratto con il calciatore Paolo Castellini, senza aver depositato presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. la copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto, del libro soci nonché l'elenco nominativo degli organi sociali e l'elenco dei dipendenti e collaboratori di tale Società; 49) la Società Parma FC Spa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra indicati, posti in essere dai suoi dirigenti con potere di rappresentanza, sigg.ri Guido Angiolini, Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dai suoi tesserati senza potere di rappresentanza, sigg.ri Marco Rossi, Stefano Lunardini, Igor Budan, Andrea Gasbarroni, Andrea Pisanu, Davide Lanzafame, Nicola Pavarini, Daniele Vantaggiato e Stefano Morrone; 50) la Società AS Bari Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra riportati, posti in essere dai suoi dirigenti con potere di rappresentanza, sigg.ri Giorgio Perinetti ed Antonio Sgobba; 51) la Società UC Sampdoria Spa, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal suo dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Giuseppe Marotta, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra indicati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza, Sig. Marco Rossi; 52) la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra indicati, posti in essere dal suo dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Alessandro Zarbano, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo tesserato senza potere di rappresentanza, Sig. Andrea Gasbarroni; 53) la Società Torino FC Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal suo dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Urbano Cairo, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dai suoi tesserati senza potere di rappresentanza, Sigg.ri Andrea Gasbarroni e Daniele Vantaggiato; 54) la Società Bologna FC 1909 Spa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra riportati, posti in essere dai suoi dirigenti con potere di rappresentanza, sigg.ri Francesca Menarini ed Alessandro Guidi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal suo tesserato senza potere di rappresentanza, Sig. Andrea Pisanu; 55) la Società Juventus FC Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra indicati, posti in essere dai suoi dirigenti con potere di rappresentanza, sigg.ri Alessio Secco e Jean Claude Blanc, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal suo tesserato senza potere di rappresentanza, Sig. Davide Lanzafame; 56) la Società AS Livorno Calcio Srl, ai sensi dell'art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra riportati, posti in essere dal suo tesserato senza potere di rappresentanza, Sig. Cristiano Lucarelli; 57) la Società SSC Napoli Spa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Pierpaolo Marino, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza, Sig. Cristiano Lucarelli; 58) la Società Calcio Padova Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal suo dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Gianluca Sottovia, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza, Sig. Daniele Vantaggiato; 59) la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Alessandro Ruggeri. Si sono difesi con memorie i deferiti, affermando la loro carenza di responsabilità e chiedendo il proscioglimento. All’inizio della riunione odierna i Signori Davide Bega, Guido Angiolini, Giorgio Perinetti, Giovanni Branchini, Marco Rossi, Antonio Dell’Aglio, Tommaso Ghirardi, Giuseppe Marotta, Francesco Lunardini, Alberto Bergossi, Pietro Leonardi, Antonio Sgobba, Oscar Damiani, Giuseppe Oscar Damiani, Alessandro Zarbano, Urbano Cairo, Andrea Pastorello, Roberto La Florio, Andrea Pisanu, Lorenzo Marronaro, Silvano Martina, Alessio Secco, Jean Claude Blanc, Nicola Pavarini, Carlo Pallavicino, Cristiano Lucarelli, Gianluca Sottovia, Giovanni Prete, Giovanni Tateo, Stefano Morrone, Matteo Roggi, Moreno Roggi, Alessandro Guidi, Alessandro Ruggeri, Pierpaolo Marino, Claudio Sclosa, Marcello Bonetto, Giovanni Bia, Federico Giovanni Bonetto, Vincenzo Rispoli, Francesco Romano e le Società Parma FC Spa, AS Bari Spa, UC Sampdoria Spa, Genoa Cricket & Football Club Spa, Torino Fc Spa, Bologna FC 1909 Spa, Juventus FC Spa, SSC Napoli Spa, Calcio Padova Spa, Atalanta Bergamasca Calcio Spa, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Davide Bega, Guido Angiolini, Giorgio Perinetti, Giovanni Branchini, Marco Rossi, Antonio Dell’Aglio, Tommaso Ghirardi, Giuseppe Marotta, Francesco Lunardini, Alberto Bergossi, Pietro Leonardi, Antonio Sgobba, Oscar Damiani, Giuseppe Oscar Damiani, Alessandro Zarbano, Urbano Cairo, Andrea Pastorello, Roberto La Florio, Andrea Pisanu, Lorenzo Marronaro, Silvano Martina, Alessio Secco, Jean Claude Blanc, Nicola Pavarini, Carlo Pallavicino, Cristiano Lucarelli, Gianluca Sottovia, Giovanni Prete, Giovanni Tateo, Stefano Morrone, Matteo Roggi, Moreno Roggi, Alessandro Guidi, Alessandro Ruggeri, Pierpaolo Marino, Claudio Sclosa, Marcello Bonetto, Giovanni Bia, Federico Giovanni Bonetto, Vincenzo Rispoli, Francesco Romano e le Società Parma FC Spa, AS Bari Spa, UC Sampdoria Spa, Genoa Cricket & Football Club Spa, Torino Fc Spa, Bologna FC 1909 Spa, Juventus FC Spa, SSC Napoli Spa, Calcio Padova Spa, Atalanta Bergamasca Calcio Spa, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, CGS; [“• pena base per il Signor Davide Bega, ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 20.000,00 (€ ventimila/00); • pena base per il Signor Guido Angiolini, inibizione di giorni 22 (ventidue), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 15 (quindici); • pena base per il Signor Giorgio Perinetti, inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 20 (venti); • pena base per il Signor Giovanni Branchini, ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 8.000,00 (€ ottomila/00); • pena base per il Signor Marco Rossi, ammenda di € 10.500,00 (€ diecimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 7.000,00 (settemila/00); • pena base per il Signor Antonio Dell’Aglio, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per il Signor Tommaso Ghirardi, inibizione per mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 3 (tre); • pena base per il Signor Giuseppe Marotta, inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici); si procede alla conversione della sanzione dell’inibizione di 1 (uno) mese e giorni 15 (quindici), nella ammenda di € 45.000,00 (€ quarantacinquemila/00); la sanzione finale pertanto sarà l’ammenda di € 45.000,00 (€ quarantacinquemila/00); • pena base per il Signor Francesco Lunardini, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per il Signor Alberto Bergossi, sospensione della licenza per giorni 50 (cinquanta), oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 33 (trentatre) e € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per il Signor Pietro Leonardi, inibizione per giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 10 (dieci); si procede alla conversione della sanzione dell’inibizione di giorni 10 (dieci), nella ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); la sanzione finale pertanto sarà l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per il Signor Antonio Sgobba, inibizione mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 20 (venti); • pena base per il Signor Oscar Damiani, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per il Signor Giuseppe Oscar Damiani, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a 20 (venti) giorni e € 10.000,00 (€ diecimila/00); si procede alla conversione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 20 (venti), nella ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); la sanzione finale pertanto sarà l’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00);• pena base per il Signor Alessandro Zarbano, inibizione per 1 (uno) mese e giorni 20 (venti), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a 35 (trentacinque) giorni; si procede alla conversione della sanzione della inibizione di giorni 25 (venticinque) nella ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); la sanzione finale pertanto sarà l’inibizione di giorni 10 (dieci) e l’ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); • pena base per il Signor Urbano Cairo, inibizione per mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a 50 (cinquanta) giorni; si procede alla conversione della sanzione della inibizione di giorni 50 (cinquanta) nella ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); la sanzione finale pertanto sarà l’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); • pena base per il Signor Andrea Pastorello, sospensione della licenza per mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici), oltre all’ammenda di € 10.500,00 (€ diecimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci), oltre all’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00); • pena base per il Signor Roberto La Florio, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per il Signor Andrea Pisanu, ammenda di € 10.500,00 (€ diecimilacinquecento), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 7.000,00 (€ settemila/00); • pena base per il Signor Lorenzo Marronaro, ammenda di € 10.500,00 (€ diecimilacinquecento), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 7.000,00 (€ settemila/00); • pena base per il Signor Silvano Martina, sospensione della licenza per mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), oltre all’ammenda di € 45.000,00 (€ quarantacinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); si procede alla conversione della sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) in 30 (trenta) giorni di sospensione della licenza; la sanzione finale pertanto sarà la sospensione della licenza per mesi 4 (quattro); • pena base per il Signor Alessio Secco, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 1 (uno); pena base per il Signor Jean Claude Blanc, inibizione di giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 10 (dieci);pena base per il Signor Nicola Pavarini, ammenda di € 22.500,00 (€ ventiduemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 15.000,00 (€ quindicimila/00); • pena base per il Signor Carlo Pallavicino, sospensione della licenza per mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per il Signor Cristiano Lucarelli, ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per il Signor Gianluca Sottovia, inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 40 (quaranta); si procede alla conversione della sanzione della inibizione di giorni 20 (venti) nell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); la sanzione finale pertanto sarà l’inibizione per giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); pena base per il Signor Giovanni Prete, sospensione della licenza per mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 45.000,00 (€ quarantacinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 2 (due) e € 30.000,00 (€ trentamila/00); si procede alla conversione della sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) nella sospensione della licenza per mesi 1 (uno); la sanzione finale pertanto sarà la sospensione della licenza per mesi 3 (tre); pena base per il Signor Giovanni Tateo, sospensione della licenza per mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 80 (ottanta); si procede alla conversione della sanzione della sospensione della licenza di giorni 18 (diciotto) nell’ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00); la sanzione finale pertanto sarà la sospensione della licenza di mesi 2 (due) e giorni 2 (due) oltre all’ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00); pena base per il Signor Stefano Morrone, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per il Signor Matteo Roggi, sospensione della licenza per mesi 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 80 (ottanta) e € 20.000,00 (€ ventimila/00); si procede alla conversione della sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) nella sospensione della licenza di giorni 20 (venti); la sanzione finale pertanto sarà la sospensione della licenza di mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci); • pena base per il Signor Moreno Roggi, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); • pena base per il Signor Alessandro Guidi, inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 20 (venti); • pena base per il Signor Alessandro Ruggeri, inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); • pena base per il Signor Pierpaolo Marino, inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); si procede alla conversione della sanzione della inibizione mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), nell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); la sanzione finale pertanto sarà l’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); • pena base per il Signor Claudio Sclosa, sospensione della licenza per mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti); • pena base per il Signor Marcello Bonetto, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) oltre all’ammenda di € 21.000,00 (€ ventunomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a giorni 20 (venti) e € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); • pena base per il Signor Giovanni Bia, sospensione della licenza per mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 45.000,00 (€ quarantacinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a mesi 2 (due) e € 30.000,00 (€ trentamila/00); • pena base per il Signor Federico Giovanni Bonetto, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 (uno); si procede alla conversione della sanzione della sospensione della licenza di giorni 10 (dieci) nell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); la sanzione finale pertanto sarà la sospensione della licenza per giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/ 00); • pena base per il Signor Vincenzo Rispoli, sospensione della licenza per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); • pena base per il Signor Francesco Romano, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) oltre all’ammenda di € 21.500,00 (€ ventunomilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); • pena base per la Società Parma FC Spa, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per la Società AS Bari Spa, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 7.000,00 (€ settemila/00); • pena base per la Società UC Sampdoria Spa, ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 20.000,00 (€ ventimila/00); • pena base per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, ammenda di € 10.500,00 (€ diecimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 7.000,00 (€ settemila/00); • pena base per la Società Torino Fc Spa, ammenda di € 39.000,00 (€ trentanovemila /00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 26.000,00 (€ ventiseimila00); • pena base per la Società Bologna FC 1909 Spa, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 7.000,00 (€ settemila/00); • pena base per la Società Juventus FC Spa, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per la Società SSC Napoli Spa, ammenda di € 21.000,00 (€ ventunomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); • pena base per la Società Calcio Padova Spa, ammenda di € 22.500,00 (€ ventiduemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 15.000,00 (€ quindicimila/00); • pena base per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS, a € 20.000,00 (€ ventimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23 CGS, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 CGS, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dibattimento è proseguito in ordine alle posizioni dei deferiti Vantaggiato, Giacomelli, Gasbarroni, Budan, Menarini, Lanzetta, Lanzafame nonché della Società Livorno, nei confronti dei quali la Procura federale ha richiesto le seguenti sanzioni: per il Vantaggiato € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda; per il Giacomelli € 40.000,00 (€ quarantamila/00) di ammenda e 4 (quattro) mesi di sospensione della licenza di agente; per il Gasbarroni € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda, per il Budan € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda, per la Sig.ra Menarini 1 (uno) mese di inibizione, per il Lanzetta 2 (due) mesi di sospensione della licenza oltre ad € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda; per il Livorno € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda ed infine per il Lanzafame € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda. Le difese dei deferiti hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni svolte nelle memorie depositate concludendo per il proscioglimento dei loro assistiti. L’art. 23 del Regolamento FIFA nonché l’art 12 del Regolamento Agenti Calciatori previgente e l’art. 19 dell’attuale impongono all’agente di rispettare le norme federali, gli statuti, i Regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali, improntando il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall’art.1, comma 1, CGS. L’art. 93, comma 1, NOIF prevede in particolare che i contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le Società e i calciatori professionisti debbano essere, tra l’altro, redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza e che debbano riportare il nominativo dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Quanto al rapporto tra agente e calciatore, l’art.10 del Regolamento vigente all’epoca dei fatti prevedeva espressamente, a pena di inefficacia, la redazione dell’incarico esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, e il successivo deposito o invio, alla segreteria di detta Commissione. Il successivo art.15 vieta agli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una Società e un calciatore e/o tra due Società. Alla luce di tale quadro regolatorio e delle risultanze istruttorie, vanno esaminate le posizioni degli odierni deferiti. 1) Budan Risulta agli atti che la Società Parma FC Spa, in persona del suo presidente, Tommaso Ghirardi, ha conferito mandato all'agente di calciatori Giuseppe Oscar Damiani, con accordo valido dal 12.7.2007 al 31.8.2007, per la conclusione del contratto economico con il calciatore Budan. Risulta altresì che quest’ultimo aveva conferito al Damiani due mandati, il secondo dei quali in vigore fino al 16.4.2006. Lo stesso calciatore ha poi riferito alla Procura Federale che il Damiani, a prescindere dal conferimento del formale mandato, lo aveva assistito in occasione di tutti i trasferimenti e della stipulazione dei relativi contratti sin dall’anno 2002, ivi compresi i contratti con la Società Parma FC Spa del 20.7.2006 e del 17.7.2007. Tali condotte si pongono pertanto in contrasto con gli artt.10, 13 e 15 del Regolamento Agenti di calciatori all’epoca vigente, poiché da un lato il Budan ha beneficiato dell’assistenza di un agente non preventivamente incaricato secondo le prescritte modalità, e dall’altro ha consentito che il medesimo soggetto partecipasse quale agente del Parma alla conclusione del contratto. 2) Giacomelli e Gasbarroni Preliminarmente, la Commissione ritiene infondata l’eccezione di nullità dell’atto di deferimento in relazione al contratto del 1/7/06, stante l’enunciazione chiara e precisa del fatto contestato che non ha pregiudicato né compresso il pieno esercizio del diritto di difesa. Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione di nullità del deferimento, capo 16-b, in merito all’erronea indicazione del nominativo del calciatore Antonelli Luca in luogo di Gasbarroni, trattandosi, ad avviso della Commissione di mero errore materiale, corretto dal rappresentante della Procura in sede di dibattimento e nel contraddittorio tra le parti. Dagli atti risulta che la Società Parma FC Spa ha conferito mandato all'agente di calciatori Federico Giacomelli, con accordo valido dal 30.6.2006 al 31.8.2006, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il calciatore Gasbarroni, ceduto in data 1.7.2006 a titolo temporaneo oneroso dalla Juventus FC Spa al Parma FC Spa; che il Genoa Cricket & Football Club Spa ha conferito mandato allo stesso agente di calciatori Giacomelli, con accordo valido dal 7.6.2008 al 20.8.2008, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il medesimo calciatore Gasbarroni, ceduto in data 1.7.2008 a titolo definitivo dal Parma FC Spa al Genoa Cricket & Football Club Spa; che la Società Torino FC Spa ha conferito mandato in data 2.2.2009 sempre all'agente Giacomelli, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con Gasbarroni, ceduto in data 2.2.2009 a titolo definitivo dal Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Torino FC Spa. In sede di audizione innanzi alla Procura Federale il Gasbarroni, riferendosi al contratto economico con il Parma FC Spa, ha dichiarato che le negoziazioni che hanno portato alla relativa stipulazione “sono state gestite e concluse per mio conto da me medesimo e da Federico Giacomelli in quanto il Parma informava il Giacomelli delle proposte contrattuali che intendeva assumere nei miei confronti". La circostanza che Società diverse abbiano, come nella specie, conferito mandato allo stesso agente allorquando esse abbiano trattato lo stesso calciatore, unitamente alle dichiarazioni del Gasbarroni circa il suo rapporto con il Giacomelli dimostra, ad avviso della Commissione, che il Giacomelli ha agito quale agente di fatto del Gasbarroni, operando così in assenza di mandato scritto, nonostante la tassativa prescrizione dell’art. 10, c. 1 del Regolamento Agenti e in palese conflitto di interessi, in quanto contemporaneamente titolare di mandato rilasciato dalle Società ed agente di fatto del calciatore. Va dunque affermata la responsabilità del Giacomelli in ordine alla prima delle violazioni contestate, risultando in essa assorbita le ulteriori condotte oggetto del deferimento. Va altresì affermata la responsabilità del calciatore Gasbarroni ha consentito che il medesimo soggetto partecipasse quale agente delle Società alla conclusione dei contratti, in violazione dell’art.15 del Regolamento Agenti, risultando in tale condotta assorbito il mancato conferimento del previsto mandato scritto. 3) Menarini La deferita, quale Presidente della spa Bologna FC 1909, risulta aver conferito mandato all'agente di calciatori Roberto La Florio, con accordo valido dal 20.1.2010 al 1.2.2010, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il calciatore Andrea Pisanu, ceduto in data 28.1.2010 a titolo temporaneo dal Parma FC Spa al Bologna FC 1909, con stipula del relativo contratto economico tra il giocatore e la Società acquirente. Risulta altresì che nel contratto tra il calciatore Pisanu e la Società Bologna FC 1909 in data 28.1.2010 non risulta indicato il nominativo dell’agente della Società Roberto La Florio. Pacifica risulta pertanto la responsabilità della Menarini per violazione degli artt.1, comma 1, CGS, 16, comma2, Regolamento Agenti all’epoca vigente e 93, comma 1 NOIF. 4) Lanzetta Dalla documentazione in atti risulta che il Parma FC Spa ha conferito mandato all'agente di calciatori Paolo Lanzetta, con accordo valido fino al 31.8.2009, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il calciatore Manuel Coppola, ceduto a titolo definitivo dalla A.C. Siena Spa al Parma FC Spa in data 1.7.2009, con relativa stipula del contratto economico tra il calciatore e la Società acquirente. Tale mandato non risulta essere mai stato depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori della Figc, come comunicato con mail dal segretario della predetta Commissione. Risulta, altresì, che la Società Torino FC Spa, in persona del suo presidente Urbano Cairo, ha conferito mandato all'agente di calciatori Lanzetta, con accordo valido dal 25.8.2009 al 31.8.2009, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il calciatore Manuel Coppola, ceduto a titolo temporaneo gratuito dal Parma FC Spa alla Società Torino FC Spa in data 28.8.2009, con relativa stipula del contratto economico tra il calciatore e la Società acquirente. Il Lanzetta, avendo accettato due diversi mandati, rispettivamente dalle Società Parma FC Spa e Torino FC Spa, per l'acquisizione e la stipulazione di contratto economico relativi al medesimo calciatore, in temporale sovrapposizione tra loro, ha determinato un’oggettiva situazione di conflitto di interessi, per aver agito contemporaneamente nell’interesse delle due Società coinvolte nell'operazione di acquisizione del calciatore Sig. Manuel Coppola. Inoltre, nel contratto tra il Sig. Manuel Coppola e la Società Torino FC Spa del 28.8.2009, non risulta indicato il nominativo del Sig. Paolo Lanzetta, intervenuto nelle trattative nell'interesse della Società. Così come non risulta indicato il nominativo dell’agente nel contratto tra la Società Parma e il calciatore Tamasi Zslot in data 29.1.2010. sussiste pertanto la responsabilità del deferito in ordine alle violazioni ascrittegli. 5) Lanzafame Risulta per tabulas che la Juventus FC Spa, in persona dell’allora direttore sportivo Alessio Secco, ha conferito mandato all'agente di calciatori Silvano Martina, con validità dal 10.6.2008 al 31.8.2008, avente ad oggetto il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il calciatore Davide Lanzafame, ceduto in data 1.7 .2008 a titolo temporaneo in compartecipazione dalla Juventus FC Spa alla U.S. Città di Palermo Spa Risulta altresì che la Società Parma FC Spa, in persona del presidente Tommaso Ghirardi, ha conferito mandato al medesimo agente Martina, con accordo valido dal 10.7.2009 al 15.8.2009, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il calciatore Davide Lanzafame, ceduto in data 13.7.2009 a titolo temporaneo in prestito gratuito dalla U.S. Città di Palermo Spa al Parma FC Spa Risulta infine che la Juventus FC Spa, in persona dell’amministratore delegato Jean Claude Blanc, ha conferito mandato sempre all'agente Martina, con accordo valido dal 22.6.2010 al 31.7.2010, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il medesimo calciatore ceduto in data 25.6.2010 a titolo temporaneo in prestito gratuito dalla U.S. Città di Palermo Spa alla Juventus FC Spa Dalle dichiarazioni rese alla stampa dal Martina, acquisite in atti e non risultate oggetto di rettifica, in particolare dalle dichiarazioni riportate dal sito www.sport.sky.it in data 10.11.2010: "Io alla Juventus poi non ho solo Gigi (Buffon - n.d.r.) ma gestisco anche la procura di Lanzafame", si evince chiaramente che quest’ultimo svolga l’attività di agente nell'interesse del Lanzafame. Lo stesso Martina, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, pur negando di aver curato gli interessi del Lanzafame in occasione dei contratti in contestazione, ha ammesso di aver assistito il calciatore fin dalla trattativa del 2008, e "prestato consulenza sia a Lanzafame che alla Società juventina" (cfr. dich. Martina in atti). Deve pertanto ritenersi provato che il Martina in occasione dei contratti oggetto di deferimento ha operato anche nell’interesse del Lanzafame, in assenza di regolare mandato scritto su apposito modulo federale e in palese conflitto di interessi. Va dunque affermata la responsabilità del Lanzafame il quale ha consentito che il medesimo soggetto partecipasse quale agente delle Società alla conclusione dei contratti, in violazione dell’art.15 del Regolamento Agenti, risultando in tale condotta assorbito il mancato conferimento del previsto mandato scritto. 6) Società AS Livorno Calcio In merito alla posizione della Società Livorno Calcio, ritiene la Commissione non possa configurarsi la responsabilità della Società a titolo oggettivo. Infatti, stante, secondo la prospettazione accusatoria, l’ipotizzata consumazione del fatto disciplinarmente rilevante al momento della stipulazione del contratto e non anche all’atto del successivo tesseramento, sembrano residuare unicamente profili di responsabilità diretta tuttavia non ascrivibile alla deferita, in assenza di deferimento del legale rappresentante. Deve pertanto dichiararsi il proscioglimento della Società Livorno Calcio. 7) in ordine alla posizione del Sig. Vantaggiato Risulta per tabulas che la Società Parma FC Spa ha conferito all'agente di calciatori, Giovanni Prete, mandato con validità dal 7.1.2009 al 2.2.2009, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il calciatore Daniele Vantaggiato, ceduto in data 20.1.2009 in compartecipazione dalla A.C. Rimini 1912 al Parma FC Spa. Risulta altresì che la Società Torino FC Spa ha conferito al medesimo agente Prete, mandato con validità dal 28.8.2009 al 31.8.2009, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con lo stesso Vantaggiato, ceduto in data 31.8.2009 in compartecipazione a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Parma FC Spa alla Società Torino FC Spa Risulta infine che la Calcio Padova Spa ha conferito sempre all'agente Prete mandato con validità dal 8.1.2010 al 1.2.2010, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con lo stesso calciatore Vantaggiato, ceduto in data 18.1.2010 a titolo definitivo dal Parma FC Spa alla Padova Calcio Spa Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Agenti risulta ancora che il Vantaggiato ha conferito all'agente Giovanni Tateo mandato con validità dall'8.9.2008 all'8.9.2010. Ad avviso della Commissione, gli elementi sopra evidenziati non consentono di ritenere raggiunta la prova certa della consapevolezza del Vantaggiato in ordine ai rapporti intercorrenti tra il proprio agente Tateo e il Prete, agente delle Società con cui ha stipulato negli anni i contratti economici. Il predetto va dunque prosciolto da ogni addebito. Sotto il profilo sanzionatorio, con riguardo ai deferiti per i quali è stata ritenuta la responsabilità disciplinare, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • per il Signor Davide Bega, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); • per il Signor Guido Angiolini, inibizione di giorni 15 (quindici); • per il Signor Giorgio Perinetti, inibizione di giorni 20 (venti); • per il Signor Giovanni Branchini, ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); • per il Signor Marco Rossi, ammenda di € 7.000,00 (settemila/00); • per il Signor Antonio Dell’Aglio, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • per il Signor Tommaso Ghirardi, inibizione per mesi 3 (tre); • per il Signor Giuseppe Marotta, l’ammenda di € 45.000,00 (€ quarantacinquemila/00); • per il Signor Francesco Lunardini, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • per il Signor Alberto Bergossi, sospensione della licenza per giorni 33 (trentatre) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • per il Signor Pietro Leonardi, l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • per il Signor Antonio Sgobba, inibizione di giorni 20 (venti); • per il Signor Oscar Damiani, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • per il Signor Giuseppe Oscar Damiani, l’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); • per il Signor Alessandro Zarbano, l’inibizione di giorni 10 (dieci) e l’ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); • per il Signor Urbano Cairo, l’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); • per il Signor Andrea Pastorello, sospensione della licenza per mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci), oltre all’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00); • per il Signor Roberto La Florio, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • per il Signor Andrea Pisanu, ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00); • per il Signor Lorenzo Marronaro, ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00); • per il Signor Silvano Martina, sospensione della licenza per mesi 4 (quattro); • per il Signor Alessio Secco, inibizione di mesi 1 (uno); • per il Signor Jean Claude Blanc, inibizione di giorni 10 (dieci); • per il Signor Nicola Pavarini, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); • per il Signor Carlo Pallavicino, sospensione della licenza per mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • per il Signor Cristiano Lucarelli, ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); • per il Signor Gianluca Sottovia, l’inibizione per giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); • per il Signor Giovanni Prete, sospensione della licenza per mesi 3 (tre); • per il Signor Giovanni Tateo, sospensione della licenza per mesi 2 (due) e giorni 2 (due) oltre all’ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00); • per il Signor Stefano Morrone, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • per il Signor Matteo Roggi, sospensione della licenza di mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci); • per il Signor Moreno Roggi, ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); • per il Signor Alessandro Guidi, inibizione di giorni 20 (venti); • per il Signor Alessandro Ruggeri, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); • per il Signor Pierpaolo Marino, l’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); • per il Signor Claudio Sclosa, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti); • per il Signor Marcello Bonetto, sospensione della licenza per giorni 20 (venti) e € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); • per il Signor Giovanni Bia, sospensione della licenza per mesi 2 (due) e ammenda € 30.000,00 (€ trentamila/00); • per il Signor Federico Giovanni Bonetto, la sospensione della licenza per giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/ 00); • per il Signor Vincenzo Rispoli, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); • per il Signor Francesco Romano, sospensione della licenza per giorni 20 (venti) e € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); • per la Società Parma FC Spa, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • per la Società AS Bari Spa, ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00); • per la Società UC Sampdoria Spa, ammenda di 20.000,00 (€ ventimila/00); • per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00); • per la Società Torino FC Spa, ammenda di € 26.000,00 (€ ventiseimila00); • per la Società Bologna FC 1909 Spa, ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00); • per la Società Juventus FC Spa, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • per la Società SSC Napoli Spa, ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); • per la Società Calcio Padova Spa, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); • per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); La Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni: al Sig. Budan Igor, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); al Sig. Federico Giacomelli, ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) e sospensione della licenza per mesi 2 (due); al Sig. Gasbarroni Andrea, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); alla Sig.ra Francesca Menarini, inibizione di giorni 45 (quarantacinque); al Sig. Paolo Lanzetta, ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) e sospensione della licenza per mesi 2 (due); al Sig. Davide Lanzafame, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); Delibera di prosciogliere Daniele Vantaggiato e la Società Livorno Calcio Spa.
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