COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 16/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CONTROSENSO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE TORNILLO ANGELO, RIPORTATA SUL CU N. 98 DEL 27-4-2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 16/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CONTROSENSO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE TORNILLO ANGELO, RIPORTATA SUL CU N. 98 DEL 27-4-2012. Letto il reclamo proposto dalla Società Controsenso avverso la squalifica del calciatore TORNILLO ANGELO, come riportato sul C.U. n.98 del 27/04/2012; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato che le motivazioni, addotte dalla reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara, dalle quali, di converso emerge in maniera inequivocabile la responsabilità del predetto calciatore, in riferimento ai fatti allo stesso ascritti; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 98 del 27.04.2012; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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