COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 16/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CONTROSENSO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COME RIPORTATE SUL CU N.96 DEL 20/04/2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 16/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CONTROSENSO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COME RIPORTATE SUL CU N.96 DEL 20/04/2012. Letto il reclamo proposto dalla Società CONTROSENSO avverso le decisioni del Giudice Sportivo, come riportato sul C.U. n.96 del 20/04/2012; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Ritenuto,preliminarmente, come i reclami avverso la posizione irregolare dei tesserati che abbiano preso parte alla gara, debbano secondo le previsioni dell’attuale CGS, essere proposti entro 7 gg. dalla disputa della gara, senza invio di preannuncio; Rilevata, per l’effetto, la infondatezza del reclamo su tale preliminare aspetto e considerato come l’esame del ricorso debba estendersi ai profili di merito che ne sono sottesi; Osservato come il calciatore Pietrafesa Massimo abbia partecipato, in posizione irregolare,alla gara del 25/3/2012, pur risultando effettivamente tesserato per altra società, per quanto inoppugnabilmente attestato dalla documentazione acquisita; Visto l’art. 17 comma 5 PUNTO A CGS; P.Q.M. • Rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del Giudice Sportivo; • Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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