F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 17 Maggio 2012 (544) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA INES JUDIT GARCIA RAFFETTO (Consigliere e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), e della Società GIULIANOVA CALCIO SRL (nota n. 7839/997 pf11-12/SP/blp del 3.5.2012)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 097 del 17 Maggio 2012
(544) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA INES JUDIT GARCIA RAFFETTO (Consigliere e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), e della Società GIULIANOVA CALCIO SRL (nota n. 7839/997 pf11-12/SP/blp del 3.5.2012)
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe; letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi quattro per la Sig.ra Maria Ines Judit Garcia Raffetto, Consigliere e Legale Rappresentante della Soc.Giulianova Calcio srl, nonché della penalizzazione di quattro punti per la Società Giulianova Calcio Srl; sentito il difensore dei deferiti, che si è riportato alle memorie ritualmente depositate in atti; osserva quanto segue. Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti suindicati per rispondere, il primo della violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafi IV) e V), NOIF, in relazione all’ art. 10, comma 3, CGS, per non avere documentato agli Organi federali
competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai predetti emolumenti, concernenti le competenze dovute al proprio tesserato Giuseppe Tambone per il periodo dal 18 maggio 2011 al 31 dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale, la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale. Le circostanze addebitate alla deferita non risultano corrispondere alla documentazione in atti. Da questa risulta incontrovertibilmente provato che trattasi di somme il cui pagamento non è obbligatoriamente documentabile entro la scadenza federale di adempimento
COVISOC del 14 febbraio 2012, in quanto proveniente da Lodo Arbitrale e, pertanto, da contenzioso in atto tra il Giulianova e il Tambone, pendente dinanzi al competente Collegio, così come previsto dal Titolo I, paragrafo III, lettera B, del C.U. FIGC n.158/A del 29 aprile 2011. Il lodo che ha definito l’arbitrato, peraltro, risulta notificato alla Società, a mezzo raccomandata A.R., soltanto in data 4 aprile 2012, come da accertamenti effettuati e depositati in atti. Ne deriva che, prima di tale data, la Società non poteva assolvere ai propri obblighi e, pertanto, viene meno la sua responsabilità.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie i deferiti dagli addebiti loro ascritti.
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