COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 17/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. PASIANESE CALCIO (Campionato di Prima categoria) in merito alle sanzioni della squalifica per sei gare effettive del proprio calciatore MASUTTI Lorenzo (in C.U. n° 99 del 24.04.2012).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 17/05.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’A.S.D. PASIANESE CALCIO (Campionato di Prima categoria) in merito alle
sanzioni della squalifica per sei gare effettive del proprio calciatore MASUTTI Lorenzo (in C.U.
n° 99 del 24.04.2012).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 99 dd. 24.04.2012 il GSR. infliggeva al calciatore MASUTTI
LORENZO la squalifica per sei gare effettive “ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) CGS. per essere stato
espulso al 32’ del secondo tempo perché, dopo che l'arbitro aveva concesso un calcio di rigore a favore
della squadra avversaria e si dirigeva di corsa verso il dischetto, il Masutti correva verso quest'ultimo
protestando e, dopo avergli appoggiato entrambe le mani sul petto (a palme aperte) gli inferiva, in modo
violento, una spinta, sbilanciandolo fino quasi a farlo cadere; nella circostanza l'arbitro indietreggiava di
due - tre passi ed avvertiva un dolore al petto, scomparso quasi subito”.
Fatti avvenuti il 22.04.2012, nel corso della gare ASD PASIANESE CALCIO - ASD GONARS.
Con tempestivo reclamo l’A.S.D. PASIANESE CALCIO impugnava tale decisione, lamentando
l'eccessiva asprezza della sanzione e chiedendo una riduzione della stessa.
A sostegno della propria domanda la reclamante forniva una ricostruzione dei fatti difforme da quella
riportata a referto, asserendo che il MASUTTI, nei minuti finali di una partita molto intensa e disputata su
un terreno di gioco al limite della praticabilità, si sarebbe limitato ad appoggiare una mano, in modo non
aggressivo, sulla spalla dell'Arbitro, per chiedergli delle spiegazioni circa il rigore dallo stesso concesso
alla squadra avversaria.
Affermava inoltre che quanto addebitato al MASUTTI era incompatibile con il temperamento mite del
calciatore, che nel corso della sua carriera non si era mai reso protagonista di episodi di violenza nei
confronti di Arbitri ovvero di avversari.
La CDT - FVG, esaminati nella riunione del 3.5.2012 la refertazione di gara ed i relativi supplementi,
osserva quanto segue.
I fatti attribuiti al MASUTTI sono stati confermati dal Direttore di Gara, sentito telefonicamente a
chiarimenti dal G.S.T..
La condotta addebitata al MASUTTI, pertanto, non può essere contestata sulla base di una diversa
ricostruzione dei fatti, in ragione della fede privilegiata che deve attribuirsi al resoconto dell’arbitro ex art.
35 CGS, secondo cui “i rapporti dell’arbitro (...) e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa
il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Ciò posto, va considerato che l’episodio di cui si è reso responsabile il MASUTTI, pur non integrando un
atto di violenza nei confronti del Direttore di Gara, è comunque connotato di un elevato grado di
disvalore, indice di un contegno altamente sprezzante dell'autorità arbitrale.
Corretta, sulla base della documentazione in atti, è pertanto la qualificazione giuridica data dal GSR alla
condotta in esame e, segnatamente, la fattispecie di cui l’art. 19 punto 1 lettera e) C.G.S., il quale
prevede che “in caso di condotta (...) di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara”. Eccessiva, tuttavia, appare la sanzione in concreto irrogata dal G.S.R.: la dinamica dell'evento e l'assenza di precedenti specifici del calciatore inducono a ridurre il provvedimento sanzionatorio come indicato in dispositivo.
P. Q. M.
La CDT- FVG, in parziale accoglimento del reclamo della A.S.D. PASIANESE CALCIO, riduce a cinque gare effettive di squalifica la sanzione da infliggere al calciatore MASUTTI Lorenzo e dispone il non addebito della tassa reclamo.
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