COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 17/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società F.B.C. EUROBRIANZA 1999 FUTSAL Camp. C5 Coppa Lombardia Gara del 22-04-2012 tra MGM 2000 / F.B.C. Eurobrianza C.U. n. 50 del CRL datato 27-04-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 17/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società F.B.C. EUROBRIANZA 1999 FUTSAL Camp. C5 Coppa Lombardia
Gara del 22-04-2012 tra MGM 2000 / F.B.C. Eurobrianza
C.U. n. 50 del CRL datato 27-04-2012
La società F.B.C. EUROBRIANZA 1999 ha proposto reclamo avverso la squalifica sino al 23.04.2013 comminate dal G.S. al calciatore ROSANO Armando poiché a fine gara, con atteggiamenti minacciosi e scomposti, raggiungeva l'arbitro e a circa un metro gli sferrava uno schiaffo verso il volto senza colpirlo in quanto schivato dal direttore di gara, lamentando la non intenzionalità del gesto.
La Commissione Disciplinare Territoriale, letta la dichiarazione rilasciata dall'arbitro sentito a chiarimenti dal G.S. nella quale ha chiaramente precisato che “il n. 6 ROSANO Armando avvicinandosi a circa mezzo metro mi sferrava uno schiaffo verso il volto senza prendermi, perché mi spostavo prontamente; successivamente, veniva trattenuto da alcuni compagni”. Considerato che nel caso di specie il calciatore ROSANO Armando ha tentato di colpire l'arbitro al volto con uno schiaffo e non con un pugno o con una testata, la sanzione comminata allo stesso in applicazione degli abituali criteri di giudizio applicati da questa commissione, merita di essere lievemente mitigata.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore ROSANO Armando sino al 23.02.2013 e dispone l'accredito della relativa tassa qualora versata.
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