COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 17/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società A.C.D. SEPRIO C5 Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. Pu Gara del 03-05-2012 tra Real Sesto / A.C.D. Seprio C5 C.U. n. 53 del CRL datato 09-05-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 17/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società A.C.D. SEPRIO C5 Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. Pu Gara del 03-05-2012 tra Real Sesto / A.C.D. Seprio C5 C.U. n. 53 del CRL datato 09-05-2012 La società A.C.D. SEPRIO C5 ha proposto reclamo avverso la sanzione del Giudice sportivo con la quale è stata comminata la perdita della gara con il risultato di 0 – 6, l’ammenda di euro 80,00 nonché la squalifica del dirigente accompagnatore MARCO GENOVESE fino al 06.06.2012, per aver fatto partecipare un giocatore squalificato e pertanto in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini e che copia è stata regolarmente inviata alla società opposta, rileva: dagli atti ufficiali, risulta che il calciatore ALFONSO CASEGNA è stato squalificato per recidiva in ammonizione seconda, provvedimento disciplinare comminato durante la gara di play off del 26.04.2012 e pubblicato sul CU n. 51 del 04.05.2012 e che lo stesso è stato impiegato nella gara del 03.05.2012 (play off). In materia, l’art 19 comma 13 prescrive che durante le gare di play off e play out la seconda ammonizione determina l’automatica squalifica del calciatore per la gara successiva, con la conseguenza che durante tali gare non trova applicazione l’art. 22 comma 2 per il quale le squalifiche si scontano invece dal giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale. Il giocatore, pertanto, ammonito per la seconda volta in data 26.04.2012 avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara successiva, ossia quella del 03.05.2012 indipendentemente dalla pubblicazione di detto provvedimento sul C.U., a nulla rilevando la circostanza che solo in data 04.05.2012 il CRL abbia richiamato all’attenzione delle società la norma speciale in materia di esecuzioni delle sanzioni durante le gare play off e play out. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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