COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 16/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CARPEGNA AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3; – SQUALIFICA FINO AL 31 OTTOBRE 2012 INFLITTA AL CALCIATORE DE BARI MAURO; – SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 INFLITTA AL CALCIATORE SALUCCI GIANLUCA; SEGUITO GARA CARPEGNA/SAMMARTINESE DEL 6.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 167 del 9.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 16/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CARPEGNA AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: - PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3; - SQUALIFICA FINO AL 31 OTTOBRE 2012 INFLITTA AL CALCIATORE DE BARI MAURO; - SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 INFLITTA AL CALCIATORE SALUCCI GIANLUCA; SEGUITO GARA CARPEGNA/SAMMARTINESE DEL 6.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 167 del 9.5.2012) Il 6 maggio 2012 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A”, Carpegna/Sammartinese, gara che veniva dall’arbitro sospesa definitivamente al cinquantesimo minuto del secondo tempo, sul risultato di 1 a 0. L’A.S.D. Carpegna inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che la gara fosse regolarmente terminata, essendosi i fatti verificati dopo la fine dell’incontro, ne chiedeva l’omologazione con il risultato conseguito sul campo, in subordine, in concorso di circostanze eccezionali, ne chiedeva la ripetizione. L’adito Giudice Sportivo, disattese le argomentazioni della reclamante, respingeva il gravame infliggendole la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Lo stesso Giudicante, in esito all’esame degli atti ufficiali della medesima gara, per i gravi fatti ivi descritti, applicava ai calciatori De Bari Mauro e Salucci Gianluca, la sanzione della squalifica rispettivamente fino al 31 ottobre 2012 e 30 giugno 2014. Avverso la predetta delibera, con unico atto, l’A.S.D. Carpegna ha proposto rituale reclamo, riproponendo in questa sede, in merito all’esito gara, sostanzialmente le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta di omologazione del risultato conseguito sul campo, in subordine,chiedendo la ripetizione dell’incontro de quo. A dire della reclamante, la decisione dell’ufficiale di gara di sospendere definitivamente l’incontro sarebbe stata errata poiché non si sarebbe verificata alcuna situazione di pericolo, in particolare per la sua incolumità, tale da influire sul regolare svolgimento dell’incontro ovvero da impedirne la regolare prosecuzione, tali non potendo essere considerate le pur vibrate proteste di due o tre giocatori, che l’arbitro avrebbe potuto sanzionare per poi riprendere nella direzione dell’incontro, tenuto conto altresì che, in ogni caso, erano presenti la Forze dell’Ordine. I fatti contestati ai due calciatori sanzionati sarebbero stati, secondo la reclamante, di lieve entità: quello del Salucci sarebbe stato del tutto involontario ed accidentale, dal quale comunque nessun danno sarebbe derivato al direttore di gara; quello del De Bari sarebbe stata una mera protesta e la spinta con il petto dovuta semplicemente alla foga dell’avvicinamento del calciatore all’arbitro. Per tali motivi chiedeva la riduzione delle sanzioni come applicate ai propri tesserati. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, dopo avere assegnato un calcio di rigore alla squadra ospite, il calciatore De Bari Mauro gli si avvicinò e, protestando, lo spinse con il petto sulla spalla, facendogli fare un passo indietro: non si trattò di un colpo, ma di una spinta. Subito dopo fu circondato dalla generalità dei calciatori locali, uno dei quali, il Salucci Gianluca, dapprima lo minacciò con la mano alzata verso di lui, poi, alla notifica del provvedimento di espulsione, pur trattenuto da un suo compagno di squadra, gli puntò il dito indice tra lo zigomo e l’occhio destro, spingendolo con forza. Il gesto, che gli provocò dolore perdurato per qualche ora, fu intenzionale e non provocato dalla spinta di altre persone. Per le conseguenze di tale atto, l’arbitro ha riferito di avere deciso, al cinquantesimo minuto del secondo tempo, di sospendere definitivamente l’incontro. LACOMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • rilevato che l’esame del rapporto arbitrale e delle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità dei tesserati dell’odierna reclamante, dalla quale discende, a norma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva, quella della società di appartenenza; • ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata, stante la sua impossibilità fisica di portarlo a termine, a seguito delle conseguenze del colpo subito da parte di un tesserato dell’odierna reclamante, il quale gli ha impedito di proseguire a dirigere la gara e pertanto ha avuto influenza determinante sulla regolarità della stessa; • ritenuto che la condotta ascritta al De Bari si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto il comportamento posto in essere dal Salucci grave e deplorevole, ma che lo stesso meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo collegio. P.Q.M. La Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Carpegna in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il gravame avverso la sanzione sportiva della perdita della gara, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore De Bari Mauro, per l’effetto, riducendola a tre giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Salucci Gianluca, per l’effetto, riducendola al 30 giugno 2013, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa.
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