COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 15/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ASD BOVES avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 50 del Comitato Provinciale di Cuneo del 3.5.2012 in riferimento alla gara GARESSIO – BOVES del 29.4.2012 valida per il Campionato Allievi – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 15/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ASD BOVES avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 50 del Comitato Provinciale di Cuneo del 3.5.2012 in riferimento alla gara GARESSIO – BOVES del 29.4.2012 valida per il Campionato Allievi – Girone A La società BOVES si lamenta delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla società medesima (perdita della gara e ammenda di 50 Euro), al giocatore LLESHI Francesko (squalifica per tre gare effettive) e ne chiede l’annullamento ovvero la riduzione. Il ricorso, peraltro, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, giusta la Comunicazione della F.I.G.C. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 di codesto Comitato Regionale del 9.2.2012, i reclami alla Commissione Disciplinare, relativi alla ultime quattro gare dei Campionati Allievi, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo. Tale disposizione deve trovare applicazione nel caso di specie in quanto la gara in questione è la quartultima del Camionato Allievi. Il reclamo in oggetto è pervenuto a codesto Comitato Regionale in data 9.5.2012 e, quindi, oltre il termine sopra indicato atteso che il Comunicato Ufficiale riportante le decisioni impugnate è del 3.5.2012. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della società ASD BOVES la tassa di reclamo che non risulta versata.
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