COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 17 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: U.S. S. VITO– U.S.D. CRISPIANO del 22 Aprile 2012. (Reclamo della U.S. S. VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 26 Aprile 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°74 del 17 Maggio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara: U.S. S. VITO– U.S.D. CRISPIANO del 22 Aprile 2012. (Reclamo della U.S. S. VITO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 400,00 il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
66 del 26 Aprile 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
rilevato che l’avvenuta esplosione delle batterie di fuoco d’artificio da parte dei tifosi della
società U.S. S. VITO (così come contestata dal Primo Giudice) si è verificata a fine gara
allorché arbitro e calciatori erano rientrati negli spogliatoi, ma non abbandonato del tutto
l’impianto sportivo per cui può accedersi ad una riduzione della sanzione dell’ammenda a €
150,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a € 150,00 l’ammenda comminata alla società U.S. S. VITO
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accogliemnto del ricorso.
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