COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 17 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. ATLETICO CARAPELLE – A.S.D. BICCARI del 18 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. ATLETICO CARAPELLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, squalifica calciatore NEKIFOR Florin e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 19 Aprile 2012 della Delegazione Provinciale di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°74 del 17 Maggio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. ATLETICO CARAPELLE – A.S.D. BICCARI del 18 Marzo 2012. (Reclamo della
A.S.D. ATLETICO CARAPELLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per il risultato della gara, squalifica calciatore NEKIFOR Florin e
ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 19 Aprile 2012
della Delegazione Provinciale di Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che il direttore di gara ha chiarito e precisato di aver errato nella indicazione del
calciatore CIAMPI Gabriele affermando che tale giocatore non avrebbe provocato il calcio di
rigore colpendo un avversario con un calcio, ma di essere stato vittima in area di rigore di un
calcio da parte di un calciatore della società CARAPELLE così divenendo legittimo e pertinente
il calcio di rigore in favore della società BICCARI;
rilevato che per effetto di tale provvedimento concesso dal direttore di gara si sono verificate
proteste, tentativi di aggressione tali da rendere improseguibile la gara che veniva, in effetti,
sospesa dall’arbitro al 40° del primo tempo a causa e per effetto delle succitate persistenti
proteste che peraltro non erano dirette (così come erroneamente sostenuto dalla reclamante )
ala declaratoria dell’impraticabilità del campo che invece l’arbitro ha confermato essere ancora
agibile al momento della sospensione;
considerato che a causa della mancata precisazione richiesta al calciatore NEKIFOR nella
qualità di capitano, adeguata si appalesa la squalifica per n.3 giornate inflitta dal Primo Giudice
che va confermata;
ritenuto peraltro che la punizione sportiva della perdita della gara autorizza in aggiunta a tale
sanzione l’ammenda di € 100,00 così ridotta rispetto a quella disposta dal Primo Giudice;
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a € 100,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. ATLETICO CARAPELLE;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accogliemnto del ricorso.
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