COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 17 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. PORTO ROTONDO (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 48 del 03.05.2012. Gara Latte Dolce / Porto Rotondo del 29.04.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 17 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. PORTO ROTONDO (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 48 del 03.05.2012. Gara Latte Dolce / Porto Rotondo del 29.04.2012. La Società Porto Rotondo ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato fino al 05.07.2012 l’allenatore Casula Massimo perché “allontanato dal campo per aver contestato con frasi ingiuriose il direttore di gara, una volta posizionatosi dietro la rete di recinzione reiterava le espressioni insultanti e scurrili nei confronti dell’arbitro. Al termine dell’incontro faceva nuovamente ingresso sul terreno di gioco, si avvicinava al direttore di gara e, affiancandolo per tutto il tragitto verso gli spogliatoi, gli rivolgeva nuove e pesanti offese, lo minacciava con fare intimidatorio e, infine, colpiva la porta dello spogliatoio arbitrale con un violento pugno”. La società reclamante chiede la riduzione della squalifica, affermando che a colpire la porta dello spogliatoio e a minacciare l’arbitro non sarebbe stato il Casula ma il dirigente Nieddu Giovanni. La Commissione, letto il referto arbitrale ed il suo supplemento, nonché la relazione inviata dal direttore di gara a seguito di richiesta telefonica dalla Commissione stessa, rileva che gli episodi di ingiuria e minaccia in questione devono essere attribuiti con certezza al Casula, che veniva visto dall’arbitro all’altezza della porta degli spogliatoi, allorchè questa si apriva verso l’interno in conseguenza del pugno violentemente sferrato dall’esterno, infatti in quel momento non era presente sul posto nessun altro tesserato della Polisportiva Porto Rotondo. La Commissione, preso atto del comportamento gravemente offensivo dell’allenatore, che ha rivolto espressioni pesantemente ingiuriose nei confronti dell’arbitro e dei suoi familiari, reputa equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. La Commissione per questi motivi DELIBERA il rigetto del reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it