COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 17 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare (Reclamo proposto dal Signor Garau Marco dirigente S.S. Atletico Sanluri) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 03.05.2012 – Delegazione provinciale di Cagliari. Gara Fortitudo / Atletico Sanluri del 29.04.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 17 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare (Reclamo proposto dal Signor Garau Marco dirigente S.S. Atletico Sanluri) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 03.05.2012 – Delegazione provinciale di Cagliari. Gara Fortitudo / Atletico Sanluri del 29.04.2012. Il dirigente Garau Marco della Società Atletico Sanluri ha proposto, in proprio, reclamo avverso la squalifica sino al 1° dicembre 2012, inflittagli per aver minacciato di morte il direttore di gara, dopo che lo stesso lo aveva allontanato per avere ripetutamente fatto ingresso all’interno del campo di gioco. Il reclamante assume di essere più volte entrato in campo per calmare gli animi dei propri giocatori, negando, tuttavia, di avere proferito espressioni così gravi da determinare una sanzione di tale portata a proprio carico. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, rileva che gli addebiti nei confronti del dirigente Garau Marco vengono genericamente riferiti a “minacce di morte” rivolte al direttore di gara, senza che, peraltro, vengano riportate le espressioni con le quali tali minacce si sarebbero estrinsecate. La genericità del referto non consente di determinare l’effettiva gravità delle frasi proferite, che vanno perciò inquadrate in un contesto di particolare concitazione, rimasta priva di conseguenze, neppure accompagnata da gesti che valgono a determinare la portata. In tali condizioni, deve accedersi alla richiesta di riduzione dela sanzione, eccessiva in relazione alla reale gravità del comportamento del dirigente. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e di ridurre l’inibizione del dirigente Garau Marco fino al 30 settembre 2012. Dispone la restituzione della tassa.
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