COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.67 del 17.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 161 Stagione Sportiva 2011/2012 Avverso dec. Del G.S.T. Toscana. Squalifica Marconi Gianni fino al 27/09/2012 e Tocci Lorenzo fino al 27/01/2013. (C.U 60 del 27/04/2012)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.67 del 17.05.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
161 Stagione Sportiva 2011/2012 Avverso dec. Del G.S.T. Toscana. Squalifica Marconi Gianni fino al 27/09/2012 e Tocci Lorenzo fino al 27/01/2013. (C.U 60 del 27/04/2012)
Dissentendo da quanto riportato dal DG sul Rapporto di gara Virtus Asciano – Rapolano del 22/04/2012 e su quanto in seguito, deciso dal Giudice Sportivo Territoriale, la soc. Asciano, dando dei fatti una propria versione, chiede una riduzione delle sanzioni ritenute oltremodo afflittive.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché non firmato.
Si ricorda ancora una volta, come la firma sia requisito essenziale per la validità dell’atto reclamo la cui mancanza non permette di stabilirne la provenienza e volontà degli aventi diritto.
P.Q.M.
La CDT, dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’acquisizione della tassa relativa.
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