COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.67 del 17.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 159 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 46 del 27.04.2012) Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Vallicisa 2000 avverso la sanzione dell’ammenda di € 700,00, l’inibizione comminata al dirigente Pinotti Manuel fino al 20.07.2013, l’inibizione inflitta al dirigente Marziani Giancarlo fino al 28.06.2012, la squalifica ai giocatori Barbieri Michele per 5 gare, Brugnoli Enrico per 4 gare e Gabrielli Giacomo per 5 gare.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.67 del 17.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 159 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 46 del 27.04.2012) Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Vallicisa 2000 avverso la sanzione dell’ammenda di € 700,00, l’inibizione comminata al dirigente Pinotti Manuel fino al 20.07.2013, l’inibizione inflitta al dirigente Marziani Giancarlo fino al 28.06.2012, la squalifica ai giocatori Barbieri Michele per 5 gare, Brugnoli Enrico per 4 gare e Gabrielli Giacomo per 5 gare. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. in data 02 maggio 2012 l’A.S.D. Vallicisa, impugna i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di Massa a carico: -del dirigente Pinotti Manuel, inibizione fino al 20.07.2013, perché “entrava all’interno del recinto spogliatoi da un varco nella rete di recinzione creato dallo stesso a fianco del cancello d’ingresso che era chiuso. Correva verso il D.G. minacciandolo ed offendendolo. Arrivato a circa due metri dallo stesso tentava di aggredirlo non riuscendovi per l0intervento dei giocatori locali. Reiterava le offese e le minacce e divincolatosi correva verso il D.G. per diversi metri. Di nuovo fermato dai giocatori avversari e da alcuni suoi dirigenti ripeteva minacce ed offese. Mentre l0’arbitro rientrava nel proprio spogliatoio accompagnato da un agente di polizia presente e un dirigente del Vallicisa reiterava nuovamente le offese e le minacce come pure mentre il D.G. attendeva l’arrivo dei Carabinieri e mentre si allontanava accompagnato dai militari intervenuti. Sanzione aggravata in quanto attualmente squalificato fino al 20.05.2012, C.U. n. 42 del 04.04.2012) e recidivo in proteste e minacce. La sanzione pertanto decorre dal 21.05.2012”; -del dirigente Marziani Giancarlo, inibizione fino al 28.06.2012, perché “allontanato per offese alla notifica le reiterava. Sanzione aggravata in quanto recidivo in offese”; -calciatore Barbieri Michele, per 5 gare, “per aver partecipato a circondare unitamente ad altri compagni di squadra il D.G. offendendolo. Alla notifica tentava di spingere l’arbitro e di venire a contatto con lo stesso non riuscendovi per l’intervento dei giocatori dell’altra squadra che gli facevano da scudo. Unitamente agli altri compagni constringeva il D.G. a retrocedere di parecchi metri”; -calciatore Brugnoli Enrico, per 4 gare, “per aver offeso il D.G. e per essere venuto meno ai propri compiti non aiutando il D.G. allorché era circondato dai propri compagni di squadra. Sanzione aggravata perché capitano”; -calciatore Gabrielli Giacomo, per 5 gare, perché “entrato indebitamente sul terreno di gioco offendeva il D.G.. Alla notifica del provvedimento tentava di spingerlo e venire a contatto con lo stesso non riuscendovi perché intervenivano i giocatori avversari che facevano da scudo. Unitamente ad altri compagni di squadra costringeva l’arbitro a retrocedere di parecchi metri”; -società Vallicisa 2000, ammenda di € 700,00, “per propri giocatori non identificati che circondano il D.G. e lo costringono ad arretrare di parecchi metri. Per propri tesserati non identificati che colpiscono la porta dello spogliatoio dell’arbitro. Per avere costretto il D.G. a sosta forzata negli spogliatoi per circa 30 minuti. Per propri sostenitori che a fine gara offendevano e minacciavano ripetutamente il D.G. nel contempo colpendo con pugni e calci la lamiera posta a riparazione dell’ingresso agli spogliatoi. Gli stessi mentre veniva atteso l’arrivo dei carabinieri reiteravano le offese e minacce e colpivano la struttura in metallo. Le offese venivano reiterate mentre i Carabinieri lo scortavano alla propria autovettura. Per motivi di sicurezza veniva quindi scortato fino all0’ingresso dell’autostrada. Sanzione contenuta per il parziale comportamento fattivo dei dirigenti del Vallicisa. Restano a carico della società eventuali richieste di risarcimento danni alla recinzione causate da proprio tesserato”. La società chiede una riduzione delle sanzioni impugnate in quanto eccessive, rispetto al verificarsi degli episodi e per la loro inidoneità a ledere l’integrità fisica del D.G. Al riguardo, la società mette in rilievo il particolare stato emotivo che ha caratterizzato la gara in questione (derby) e la frustrazione che ha influito negativamente sul comportamento dei dirigenti e dei giocatori, dovuta dall’essere stati raggiunti in testa alla classifica del campionato da altre squadre. Relativamente alla posizione dei calciatori, ritiene che le frasi irriguardose siano state male interpretate dall’arbitro; mentre con riferimento ai dirigenti sottolinea la severità dei provvedimenti adottati, contestando lo sradicamento della rete da parte del Pinotti. Infine, per quanto concerne la sanzione dell’ammenda, ritiene che la somma ingiunta sia eccessiva per quanto effettivamente accaduto, richiamando precedenti episodi (Fivizzanese-GSD Pontremoli) in cui a un dirigente, reo di aver tentato di aggredire l’arbitro e trattenuto a stento dai propri giocatori, non è stata comminata alcuna sanzione, chiedendo uniformità di giudizio. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto e ritenuta la causa matura per la decisione, in parziale accoglimento del reclamo riforma la decisione impugnata nei termini che segue. La società pur non contestando la dinamica fattuale, giudicata dalla stessa ‘censurabile e deprecabile’, ha chiesto la riduzione di tutte le sanzioni comminate in quanto eccessive. La Commissione, presa lettura dei documenti di causa, e in particolare del supplemento di rapporto, ritiene che gli elementi acquisiti con l’istruttoria di causa consentano di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Brugnoli Enrico in quanto sproporzionata rispetto all’addebito contestato. Sul punto, infatti, non si ravvisano elementi per poter addebitare al calciatore in questione “il venir meno ai propri compiti non aiutando il D.G. allorché era circondato dai propri compagni di squadra”. Nei referti arbitrali non vi è alcun riferimento specifico ad un atteggiamento omissivo del capitano, per il quale in applicazione del principio ‘in dubio pro reo’ non potrà che valere la presunzione di assolvimento del proprio compito. Il comportamento del calciatore Brugnoli, pertanto, dovrà trovare un’adeguata risposta sanzionatoria nei limiti di quanto effettivamente e concretamente posto in essere, ossia in termini di comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti di ufficiali di gara. Sanzione che viene ritenuta congrua nella misura di 3 giornate così determinate: due giornate ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. ed una giornata per aver commesso il fatto in qualità di capitano Per quanto concerne gli altri due calciatori, Barbieri Michele e Gabrielli Giacomo, gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria non consentono una rivalutazione della loro condotta e, conseguentemente, una riduzione della sanzione. Il giudice di prime cure, infatti, risulta aver correttamente valutato in termini di sanzione i comportamenti ‘sportivamente’ illeciti posti in essere dai suddetti tesserati. Discorso diverso riguarda invece il dirigente Marziani Giancarlo al quale, sebbene reo di aver proferito ingiurie nei confronti del D.G., viene altresì contestata dal G.S. la recidiva in offese, senza che vi sia l’indicazione del relativo provvedimento sanzionatorio e del C.U. contenente lo stesso, non consentendo così all’Organo Giudicante di poter verificare concretamente il ‘curriculum vitae’ del dirigente in questione e di poter valutare nello specifico l’addebito mosso. Per queste ragioni, la valutazione in termini sanzionatori del comportamento del dirigente Marziani tiene conto del solo comportamento tenuto nella gara in questione che, per costante giurisprudenza di quest’Organo giudicante, viene quantificato in un mese e mezzo. Per quanto riguarda il dirigente Pinotti, gli addebiti contestati sono ampiamente provati dalle deduzioni di cui ai referti gara, i quali, com'è noto, ricoprono posizione privilegiata nell'ambito della gerarchia delle fonti probatorie del processo sportivo; in particolare modo, si rileva come anche l'episodio relativo all'apertura del varco nella rete di recinzione che delimita il campo da giuoco sia confermato dall'arbitro nel supplemento di rapporto, il quale ha dichiarato che prima dell'inizio della gara il recinto era integro, ribadendo l'inesistenza di un qualsiasi varco nella rete. Il comportamento complessivo del dirigente appare grave e merita adeguata sanzione, soprattutto se come risulta dal C.U. n. 42 del 04.04.2012 era sottoposto a provvedimento di inibizione fino al 20 maggio 2012 con recidiva in proteste e minacce. Sanzione congrua. Infine, in merito alla sanzione dell'ammenda la Commissione, tenuto conto dell'escalation degli episodi, che non hanno trovato interruzione neanche a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine e che hanno avuto come protagonisti, dapprima i calciatori e i dirigenti, poi tesserati non identificati e, per ultimo, i sostenitori, ritiene opportuno ricorrere alle facoltà previste dall'art. 36, comma 3, C.G.S, aggravando la sanzione a carico della società, ritenuta equa nella misura di € 1.000,00 (mille). Inutile è il richiamo all'episodio della partita Fivizzanese – Pontremoli, in quanto non sanzionato dal G.S. competente, come illogica e incoerente appare la richiesta di uniformità di giudizio pretesa dalla reclamante, in ragione del fatto che sul punto la Commissione non ha avuto modo di pronunciarsi. P.Q.M. la C.D.T.T., in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'A.S.D. Vallicisa: -riduce la sanzione inflitta al dirigente Marziani Giancarlo al 10 giugno 2012; -conferma la sanzione inflitta al dirigente Pinotti Manuel; -riduce la squalifica inflitta al calciatore Brugnoli Enrico a 3 giornate; -conferma la sanzione inflitta ai calciatori Barbieri Michele e Gabrielli Giacomo; in riforma della decisione impugnata: -dispone applicarsi a carico della reclamante l'ammenda di € 1.000,00. -Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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