COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 16 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.1.1. OPPOSIZIONE A.C. SOSSANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 71 del 3/5/2012 – Squalifica per cinque giornate Giocatore Zen David – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 16 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.1.1. OPPOSIZIONE A.C. SOSSANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 71 del 3/5/2012 – Squalifica per cinque giornate Giocatore Zen David – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Sossano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 71 del 3/5/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Zen David : “espulso per doppia ammonizione, contestava l’arbitro spingendolo più volte, tentando altresì di colpirlo con un pugno, non gli riusciva per l’intervento di un proprio compagno”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Sossano; vista la documentazione ufficiale in atti; visto in particolare il referto dell’arbitro che ha descritto in modo esaustivo la condotta tenuta dal calciatore Zen; valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua in relazione ai fatti addebitati; constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare opposizione presentata dalla Società Sossano; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Zen David; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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