COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 16 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.1.3. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Yibecal DE CARO – Calciatore (tesserato U.S. Pove) del Sig. Sadik SENE – Calciatore (tesserato ASD Cosmos Futsal Nove) del Sig. Manuel GIRARDI – Dirigente U.S. Pove del Sig. Martino PERGIANNI – Dirigente U.S. Pove della Società U.S. Pove della Società ASD Cosmos Futsal Nove

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 16 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.1.3. DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Yibecal DE CARO - Calciatore (tesserato U.S. Pove) del Sig. Sadik SENE – Calciatore (tesserato ASD Cosmos Futsal Nove) del Sig. Manuel GIRARDI – Dirigente U.S. Pove del Sig. Martino PERGIANNI – Dirigente U.S. Pove della Società U.S. Pove della Società ASD Cosmos Futsal Nove La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 12/4/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Sig. Yibecal De Caro - Calciatore U.S. Pove “per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nelle date 15.01.2012, 22.01.2012 e 29.01.2012 tre gare nelle file della Società U.S. Pove senza averne titolo perché non tesserato per la stessa come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”; Sig. Babacar Sadik Sene – Calciatore ASD Cosmos Futsal Nove “per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nelle date 08.10.2011, 15.10.2011 e 18.02.2012 tre gare nelle file della Società U.S. Pove senza averne titolo perché non tesserato per la stessa come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato, bensì tesserato per un’altra Società”; Sig. Manuel GIRARDI – Dirigente U.S. Pove “per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato agli arbitri in data 15.01.2012, 22.01.2012 e 29.01.2012 tre distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Yibecal De Caro non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva”; Sig. Martino PERGIANNI – Dirigente U.S. Pove “per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato agli arbitri in data 08.10.2011, 15.10.2011 e 18.02.2012 tre distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Babacar Sadik Sene non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva”; la Società U.S. Pove “per aver beneficiato della partecipazione di due calciatori on aventi titolo in occasione di tre gare valevoli per il Campionato di 2^ Categoria – Girone “Q” e l’altro di tre gare valevoli per il Campionato Juniores Provinciali – Girone A, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo inrteresse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.”; la Società A.S.D. Cosmos Futsal Nove “a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.nelle violazioni ascritte al proprio tesserato”. La Commissione Disciplinare Territoriale, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 15/5/2012 sono risultati presenti : il Sig. Sadik SENE Calciatore (tesserato Cosmos Futsal Nove) il Sig. Manuel GIRARDI Dirigente U.S. Pove il Sig. Martino PERGIANNI Dirigente U.S. Pove la Società U.S. Pove Rappresentata dal Sig. la Società ASD Cosmos Futsal Nove Rappresentata dal Sig. il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Non é risultato invece presente il Calciatore (tesserato U.S. Pove Yibecal DE CARO Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 15/5/2012, Il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalla Società POVE (precisa però di concedere all’U.S. Pove la possibilità di patteggiare soltanto la sanzione pecuniaria) dai suoi Dirigenti Manuel GIRARDI e Martino PERGIANNI, nonché dal giocatore Babacar Sedil SENE ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni in appresso indicate : a carico del Sig. Sadik SENE Calciatore (tesserato Cosmos Futsal Nove) : squalifica di 2 giornate ia carico del Sig. Manuel GIRARDI Dirigente U.S. Pove : inibizione per giorni 60 a carico del Sig. Martino PIERGIANNI Dirigente U.S. Pove : inibizione per giorni 60 a carico della Società U.S. Pove : ammenda di € 700,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Sadik SENE Calciatore (tesserato Cosmos Futsal Nove) : squalifica di 2 giornate a carico del Sig. Manuel GIRARDI Dirigente U.S. Pove : inibizione per giorni 60 a carico del Sig. Martino PIERGIANNI Dirigente U.S. Pove : inibizione per giorni 60 la carico della Società U.S. Pove ammenda di € 700,00.- Il Dott. Sciuto – Rappresentante della Procura – propone inoltre di adottare i seguenti provvedimenti disciplinari non patteggiabili : - a carico del Sig. Yibecal DE CARO (calciatore U.S. Pove) : squalifica di due giornate - a carico dell’U.S. POVE : a) penalizzazione di n. 3 punti da applicarsi nella classifica del campionato cui parteciperà la prima squadra nella stagione 2012/2013 b) penalizzazione di n. 3 punti da applicarsi al campionato Juniores 2012/2013. Il Rappresentante della Procura ha infine proposto di applicare il seguente provvedimento disciplinare : - a carico della Società Cosmos Futsal Nove : ammenda di € 500,00.- deferita per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio tesserato Babacar Sadik SENE, La Società ASD Cosmos Futsal Nove, rappresentata dal suo Presidente Sig. Davide PICCOLI, dichiara di non accettare la sanzione, rifiuta la possibilità di avvalersi del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. e chiede che si proceda al dibattimento, investendo la C.D.T. del conseguente giudizio. A questo punto é proseguito il dibattimento : - il Sig. Piccoli Davide (Cosmos Futsal Nove) ha dichiarato di non aver mai saputo che il calciatore SENE fosse stato impiegato in gare ufficiali da Società diversa della propria per la quale era tesserato. - il Sig. Brian Danilo (Pove) ha dichiarato di non essere mai stato a conoscenza che i calciatori DE CARO e SENE fossero in posizione irregolare ed in particolare il Sene fosse tesserato per la Società Cosmos Futsal Nove con la quale non ha avuto mai alcun tipo di contatto se non quello odierno. La Commissione Disciplinare Territoriale valutate le richieste formulate dalla Procura Federale, tramite il Dott. Sciuto, - considerata la buona fede della Società Cosmos Futsal Nove, che anche a seguito delle dichiarazioni rese dall’U.S. Pove, risulta non essere mai stata a conoscenza che il calciatore SENE fosse stato impiegato dalla medesima Società Pove in gare del Campionato di 2^ Categoria, ritiene più congrua l’adozione della sanzione della ammenda di € 300,00 da irrogare a carico della Società Cosmos Futsal Nove; - ritenute congrue le altre sanzioni non patteggiabili proposte dalla Procura Federale dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : - a carico del Sig. Yibecal DE CARO : (calciatore U.S. Pove) : squalifica di due giornate - a carico dell’U.S. POVE : a) penalizzazione di n. 3 punti da applicarsi nella classifica del campionato cui parteciperà la prima squadra nella stagione 2012/2013 b) penalizzazione di n. 3 punti da applicarsi al campionato Juniores 2012/2013 - a carico dell’ASD COSMOS FUTSAL NOVE : ammenda di € 300,00.-
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