F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093 del 07 Maggio 2012 (459) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.4.2012 (già Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 123 del 29.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093 del 07 Maggio 2012
(459) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.4.2012 (già Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 123 del 29.3.2012).
La Procura Federale con atto del 6 febbraio 2012 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso Il Comitato Regionale Calabria il sig. Di Dieco Alessandro, all’epoca dei fatti Presidente dell’US Castrovillari Calcio e la US Castrovillari Calcio per rispondere il primo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF per aver eseguito il pagamento dovuto all’allenatore sig. Germano Francesco oltre il termine di gg. 30 decorrenti dalla comunicazione della Decisione assunta il 26 marzo 2011 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti che aveva accolto il ricorso dello stesso Germano finalizzato ad ottenere il riconoscimento di emolumenti e rimborsi che non gli erano stati corrisposti, la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’addebito contestato al Di Dieco. Emergeva dagli atti che in effetti la Decisione di cui sopra, che aveva statuito l’obbligo della US Castrovillari di corrispondere all’allenatore Francesco Germano la complessiva somma di € 10.090,00, era stata comunicata alla Società il 20 aprile 2011 e che il pagamento del dovuto era stato effettuato dalla US Castrovillari in favore del Germano
solo il 14 luglio 2011, data che risultava apposta sulla quietanza liberatoria rilasciata dal Germano e quindi oltre il termine stabilito dalla norma. L’adita Commissione Territoriale con Decisione pubblicata sul C.U. n. 123 del 29 marzo 2012 accoglieva il deferimento e, per l’effetto, comminava al Sig. Di Dieco Alessandro la inibizione sino al 30 aprile 2012 ed alla Società US Castrovillari la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012. Appella siffatta Decisione il Sig. Mazzucca Nicola, attuale Presidente della Società sanzionata, il quale chiede l’annullamento della Decisione medesima sulla base di due distinti motivi: 1°) per non aver ricevuto la comunicazione da parte del Comitato regionale Calabria della fissazione della udienza di discussione del deferimento innanzi la Commissione Disciplinare Territoriale; 2°) per essere stata la Società impossibilitata al tempestivo adempimento dell’obbligazione, a causa dello stato di custodia cautelare in carcere al quale il Germano era stato sottoposto dal Tribunale di Catanzaro nel periodo dal 12 maggio 2010 all’8 giugno 2011. Nel corso della odierna riunione la Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della Decisione impugnata; nessuno è comparso per la ricorrente. Questa Commissione osserva quanto segue. Il primo motivo di doglianza è infondato. La duplice lettera raccomandata contenente l’avviso di fissazione di discussione del procedimento per le ore 15.30 del 26 marzo 2012 è stata spedita dal Comitato Regionale Calabria il 14 febbraio 2012 ed è stata ricevuta dalla US Castrovillari l’8 marzo 2012, mentre è tornata al mittente per compiuta giacenza quella inviata al Di Dieco Alessandro, anch’essa indirizzata come la precedente presso l’indirizzo per corrispondenza della Società in Castrovillari Via Polisportivo snc. Risulta pertanto correttamente adempiuto l’obbligo del Comitato Regionale di tempestiva comunicazione di fissazione dell’udienza dibattimentale, non potendosi addebitare al mittente la circostanza del mancato materiale ricevimento della lettera da parte del Di Dieco, che, per quanto verosimilmente avvisato, non si era peritato di ritirarla presso l’Ufficio Postale nella quale tale lettera era stata depositata. La dicitura “al mittente per compiuta giacenza”, chiaramente leggibile sulla busta della lettera, non lascia dubbi in proposito. Il secondo motivo di doglianza è altrettanto infondato. Lo stato di reclusione nel quale versava il Germano, documentalmente provato dalla Società ricorrente, non poteva costituire legittimo impedimento al tempestivo adempimento della obbligazione a carico della US Castrovillari, atteso che quest’ultima, ancorchè impossibilitata ad incontrare personalmente il creditore, ben poteva liberarsi del proprio obbligo eseguendo il pagamento a domicilio del creditore stesso nelle forme dell’offerta reale. P.Q.M.
respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.
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