F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098 del 21 Maggio 2012 (395) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IVAN GABRIELI (Agente di calciatori) • (nota n. 5943/1335pf08-09/SP/ep del 2.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098 del 21 Maggio 2012 (395) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IVAN GABRIELI (Agente di calciatori) • (nota n. 5943/1335pf08-09/SP/ep del 2.3.2012). Con provvedimento del 2 marzo 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Ivan Gabrieli per la violazione dell’articolo 1, comma primo, CGS in relazione all’articolo 12, comma primo, del Regolamento Agenti, in quanto, nonostante sospeso dall’Albo, il giorno 10 luglio 2009 era presente, regolarmente accreditato, nella sede ufficiale di svolgimento del calciomercato presso l’Atahotel Quark di Milano. Nel termine consentito dalle norme procedurali nessuna memoria difensiva è stata depositata dal deferito. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per l’accoglimento dell’atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità del Sig. Ivan Gabrieli con l’applicazione a carico dello stesso della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). I motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento nonchè le prove raccolte dalla Procura Federale, la Commissione rileva e deduce la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. L’attività della Procura Federale ha consentito di accertare che, nonostante la Commissione Agenti avesse deliberato con C.U. n. 8/F del 21 maggio 2007 la sospensione della licenza al Sig. Ivan Gabrieli per mancato rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale e mancato versamento della quota annuale per l’anno 2007, lo stesso Sig. Gabrieli, in data 10 luglio 2009, si accreditava al desk facendosi rilasciare il badge d’ingresso all’Area Federale. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina al Sig. Ivan Gabrieli la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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