F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098 del 21 Maggio 2012 (453) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa • (nota n. 7124/1171 pf10-11/SP/blp del 11.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098 del 21 Maggio 2012 (453) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa • (nota n. 7124/1171 pf10-11/SP/blp del 11.4.2012). Con deferimento dell’11 aprile 2012 il Procuratore federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Pietro Lo Monaco, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa per rispondere della violazione di cui agli articoli 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 5, commi 1 e 5 (dichiarazioni lesive), CGS per avere tenuto un comportamento sleale, scorretto e improbo e aver gettato discredito sulla Corte di Giustizia Federale e sul suo consulente tecnico d’ufficio, avendo usato nell’esposto del 20 dicembre 2010, inviato alla Corte di Giustizia Federale, al Presidente Federale, ai Consiglieri Federali ed al Procuratore Federale, le seguenti espressioni letterali: “(con riferimento alla decisione della C.G.F. di rinnovare la CTU) … Senonchè, invece della decisione preannunciata, la Corte, rinnegando le precedenti valutazioni e le conclusioni del C.T.U. da essa designato, con decisione senza precedenti nella storia della giustizia sportiva e con notevole presumibile aumento dei costi, nominava nuovo C.T.U., senza motivare alcunché sulla perizia già depositata e non contestata preliminarmente, assegnando alle parti termine per designazione di C.T.P. … (con riferimento alla comunicazione in cui il CTU faceva riferimento a pregressi colloqui telefonici) …Trattasi di fatto di inaudita gravità, connotato da contatti e confidenze inaccettabili tra il C.T.U. designato dalla Corte di Giustizia Federale ed i rappresentanti del Sig. Plasmati, con continui colloqui telefonici durante i quali presumibilmente sono stati definiti in modo illegittimo tempi, modalità, procedure, date ed orari … Nella fattispecie, invece, il Dott. Quattrocchi ha intrattenuto rapporti vietati con la controparte dell’odierna denunciante, ricevendo indebitamente influenza negativa, anzi totalmente parzialistica per le operazioni peritali … La Calcio Catania Spa non può più sopportare alcunché in questa incredibile vicenda con risvolti di facilissima e logica comprensione … La Commissione Tesseramenti per ben due volte accoglie le indiscutibili tesi del Calcio Catania, ma in entrambe le occasioni la Corte di Giustizia Federale riforma il giudicato di primo grado. La Corte nomina un C.T.U. di propria fiducia, il quale conferma con assoluta certezza che le tre firme apposte sui moduli di tesseramento e del contratto appartengono alla mano del Sig. Plasmati. La Corte rinnega l’operato del proprio consulente – fiduciario e, fatto eccezionale nella storia della Giustizia Sportiva, incarica nuovo perito, il quale intrattiene rapporti con i rappresentanti del calciatore e giunge a programmare le operazioni ad horas, senza neppure concedere alla Società la possibilità di nominare un suo consulente di parte. E’ accaduto di tutto di più a danno del Sodalizio denunciante che quindi ricusa il Dott. Quattrocchi per l’incarico conferitogli dalla C.G.F., precisando sin d’ora che mai alcun rappresentante e/o denunciante della Calcio Catania avrà alcun tipo di rapporto con questo signore”; b) la Società Calcio Catania Spa, in persona del Legale rappresentante, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Amministratore delegato. Nei termini consentiti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale il quale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con conseguente dichiarazione di responsabilità dei deferiti e applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Pietro Lo Monaco, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa, ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); b) alla Società Calcio Catania Spa, in persona del Legale rappresentante pro tempore, ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00). Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le memorie difensive fatte pervenire dalla difesa dei deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, dovrà essere accolto. Nell’ambito di una controversia che ha occupato la giustizia sportiva per diverso tempo e che ha visto come protagonisti il Sig. Gianvito Plasmati, da una parte, e la Società Calcio Catania Spa, dall’altra parte, il Sig. Pietro Lo Monaco, nella qualità di Amministratore delegato del sodalizio siciliano, ebbe a trasmettere alla Corte di Giustizia Federale, al Presidente Federale, ai Consiglieri Federali e al Procuratore Federale un esposto, datato 23 dicembre 2010, in cui lamentava non meglio specificati comportamenti che avrebbero arrecato danni alla medesima Società. Si sarebbe trattato di pregiudizi, secondo l’iter logico seguito dal Sig. Pietro Lo Monaco, da ascriversi all’attività svolta dalla Corte di Giustizia Federale oltre che ad un presunto atteggiamento partigiano, illegittimo e inammissibile che sarebbe stato tenuto nel corso delle operazioni peritali dal consulente tecnico d’ufficio nominato dalla Corte di Giustizia Federale. In realtà, contrariamente a quanto dedotto dal Sig. Pietro Lo Monaco nell’esposto in questione, nel caso di specie la Corte di Giustizia Federale aveva esercitato a pieno diritto e buona ragione la propria facoltà di disporre chiarimenti o rinnovare addirittura la consulenza tecnica d’ufficio dalla stessa disposta. Allo stesso modo sono risultate destituite di ogni fondamento le accuse rivolte dal Sig. Pietro Lo Monaco al consulente tecnico d’ufficio, il quale, lungi dal voler assumere un atteggiamento di parzialità nei confronti del Sig. Plasmati, si era effettivamente limitato a compiere l’attività propedeutica indispensabile all’espletamento dell’incarico conferitogli, in particolare accertandosi della circostanza per cui non vi fossero impedimenti a che il calciatore presenziasse alle operazioni peritali ed imponendo alle stesse operazioni un ritmo serrato così da poter depositare tempestivamente l’elaborato peritale. Alla luce di quanto sopra, le ragioni e deduzioni di cui alle memorie difensive fatte pervenire dai deferiti non possono trovare accoglimento. In particolare, non risulta condivisibile quanto dedotto dalla difesa del Sig. Pietro Lo Monaco e della Società Calcio Catania Spa laddove si afferma che “è d’uopo sottolineare l’indubitabile assenza, nelle affermazioni contenute nell’esposto in discorso, di qualunque intento lesivo dell’onorabilità e della reputazione della Corte di Giustizia Federale e/o del Consulente Tecnico dalla stessa nominato” o ancora laddove si ritiene che, relativamente alle affermazioni in questione, “trattavasi (e trattasi), in buona sostanza, di esternazioni ed iniziative rientranti sempre e comunque, nella mera dialettica processuale e/o nell’intangibile esercizio del diritto di difesa; in quanto tali sottratte ad eventuali implicazioni di tipo disciplinare”. E difatti, seppure il Sig. Pietro Lo Monaco non volesse effettivamente ledere l’onore e la reputazione della Corte di Giustizia Federale e/o del consulente tecnico d’ufficio, nel caso di specie le esternazioni del deferito non possono considerarsi come una semplice manifestazione della dialettica processuale e del diritto di difesa; quanto sopra ovviamente mal si concilia con il tenore di espressioni quali “con decisione senza precedenti nella storia della giustizia sportiva e con notevole presumibile aumento dei costi” (riferita a una più che legittima decisione della Corte giudicante) o ancora “trattasi di un fatto di inaudita gravità, connotato da contatti e confidenze inaccettabili tra il C.T.U. designato dalla Corte di Giustizia Federale ed i rappresentanti del Sig. Plasmati”, nonché “la Corte rinnega l’operato del proprio consulente – fiduciario e, fatto eccezionale nella storia della Giustizia Federale, incarica nuovo perito, il quale intrattiene rapporti con i rappresentanti del calciatore e giunge a programmare le operazioni ad horas”. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni: • al Sig. Pietro Lo Monaco, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa, la ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • alla Società Calcio Catania Spa, in persona del Legale rappresentante pro tempore, la ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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