F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: All. Pasquale ESPOSITO / S.S. SANT’ANTONIO ABATE (75/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: All. Pasquale ESPOSITO / S.S. SANT'ANTONIO ABATE (75/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 14/12/2011, l'avvocato Cristina ZECCA, legale dell'allenatore professionista di 2^ Ctg. Pasquale Esposito, che, peraltro, ha sottoscritto il ricorso, iscritto nei ruoli del settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché venisse riconosciuto al ricorrente il pagamento della somma di C. 6.420,00, oltre agli interessi di mora e svalutazione monetaria. Nel ricorso 1'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 16/10/2011, la sopracitata Società si era impegnata a corrispondere al sig. Esposito un premio tesseramento di C. 7.490,00 da pagarsi in sette rate di C. 1.070,00 ciascuna scadenti al 1 ° di ogni mese, a partire da dicembre 2010 e fine a giugno 2011, per l'attività di allenatore della 1" Squadra, partecipante al Campionato Nazionale Dilettante della L.N.D. Il ricorrente allega, altresì, copia richiesta emissione tessera di tecnico, datata 16/10/2010. Il contratto sottoscritto dalle parti suindicate risulta essere stato depositato presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. in data 23/11/2010, cos! come accertato dalla Segreteria di questo Collegio. Ancora, il Segretario di questo Collegio, con raccomandata del 26/01/2012, ricevuta dalla Società S.S. Sant'Antonio Abate il 31/01/2012, e l'allenatore il 01/02/2012, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, considerato, altresì, che la S.S. Sant'Antonio Abate nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara 1' obbligo dalla S.S. Sant'Antonio Abate di corrispondere all'allenatore Pasquale Esposito la somma di C. 6.420,00, a saldo della stagione sportiva 2010/2011 oltre ad C. 67,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.487,00. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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