F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 Vertenza: All. Emanuele MANITTA / Soc. A.S.D. Giarre FC. (77/12) Arbitri: Sigg.Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012
Vertenza: All. Emanuele MANITTA / Soc. A.S.D. Giarre FC.
(77/12)
Arbitri: Sigg.Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
In data 19 dicembre 2011 l'allenatore di Base Emanuele Manitta presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società. A.S.D. Giarre, partecipante al campionato di Eccellenza Regione Sicilia, affinché gli venga riconosciuta la somma di €.7.500,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato in data 31 agosto 2010, oltre agli interessi di mora e il danno causato dalla svalutazione monetaria.
Al ricorso vengono allegati:
- copia del contralto economico stipulato con la A.S.D. Giarre nel quale si conviene che la società nell'assumere il tecnico Emanuele Manitta in qualità di allenatore dei portieri della prima squadra si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di ,6 7.500,00 da pagarsi in 5 rate di
€.1.500,00 cadauna con scadenze alla fine dei mesi di agosto,ottobre,dicembre 2010 e
febbraio,aprile 2011;
- copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte;
- copia della richiesta di tesseramento del tecnico.
Con raccomandata del 25 gennaio 2012 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D Giarre ad inviare le proprie controdeduzioni alla vertenza presentata dal tecnico ed a quest'ultimo a far pervenire successivamente le proprie eventuali osservazioni.
Chiede inoltre il 26 gennaio 2012 al competente Comitato Regionale Sicilia l'avvenuto o meno deposito del contralto ricevendo conferma e copia del medesimo unitamente alla copia della richiesta di tesseramento del tecnico con specifico incarico di "allenatore portieri prima squadra". L'Avv. Isidoro Barbagallo, nominato legalmente dalla società a rappresentarla e difenderla nella vertenza in atto,in data 15 marzo 2012 scrive al Collegio Arbitrale contestando la forma di
trasmissione del reclamo da parte del signor Manitta in quanto indirizzato con nome e recapito postale della società per cui nessuno membro ne era venuto a conoscenza. Dichiara che solo telefonicamente era stato informato di tale arrivo e lamenta il fatto che non sia stato spedito al legale rappresentante della società che e l'unico abilitato ad agire ufficialmente.
Contesta le richieste avanzate dal tecnico in quanto il ruolo da lui svolto nella A.S.D Giarre era unicamente quello di secondo portiere della prima squadra e per tale incarico era stato tesserato,prova ne a che il tecnico ufficiale per la stagione 2010-2011 era il signor Gaetano Mirto. Per tale motivo la sua prestazione contrattuale deve considerarsi quella di calciatore come sottoscritto dal Manitta all'atto del tesseramento.
Dichiara che al signor Manitta sono stati corrisposti €.7.500,00 per tale attività e pertanto la sua pretesa deve essere ridotta e corretta riportando l'importo nella misura dovuta ai secondi portieri. Ritiene opportuna una sospensione della procedura in atto in quanto,come da lettera raccomandata prodotta in copia, il signor Manitta a stato invitato ad un bonario componimento della vertenza.
Chiede infine al Collegio Arbitrale di:
1) in via preliminare dichiarare nulla e priva di giuridici effetti la notifica del reclamo alla A.S.D Giarre perche non notificata al suo legale rappresentante
2) invitare il signor Manitta a trasmettere correttamente il reclamo sospendendo provvisoriamente la procedura arbitrale
3) voler riconoscere che il signor Manitta ha svolto attività di secondo portiere e non di allenatore e per tale motivo ridurre l'importo da lui richiesto con riconoscimento da parte sua degli emolumenti a lui versati.
Vengono allegati allo scritto:
- ricevuta di trasmissione alla controparte del presente atto
- atto di nomina dell'Avv. Isidoro Barbagallo quale difensore dell'A.S.D.Giarre
- copia della raccomandata inviata il 16 febbraio 2012 al signor Manitta
- copia della richiesta di tesseramento del Manitta in qualità di calciatore per la stagione 2011-2012 inviata alla FIGC
- copia di 4 articoli di stampa attestanti che l'allenatore per la stagione 2011-2012 era il tecnico Gaetano Mirco
- copia di 2 distinte presentate all'arbitro dalle quali si evince il ruolo di portiere del Manitta.
II Collegio presa visione degli atti pervenuti ritiene di accogliere le istanze presentate dal tecnico nel suo ricorso. La A.S.D.Giarre nelle sue controdeduzioni non produce alcuna prova scritta del pagamento di €.7.500,00 versato al signor Manitta, cosi come il fatto che il medesimo ricoprisse in seno alla società il doppio ruolo di allenatore e giocatore, come effettivamente accertato dal due tesseramenti allegati agli atti, non pregiudica la validità di quello depositato al competente comitato siculo. Il regolamento consente infatti agli allenatori dilettanti di svolgere la doppia attività di allenatore-giocatore purche il tesseramento avvenga nella medesima società.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D.Giarre al pagamento a favore dell'allenatore Emanuele Manitta della somma di €.7.500,00 a saldo del premio di tesseramento e di €.75,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di E. 7.575,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla infine e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma
15 del CGS.
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