F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA Alessandro MARCONI- A.S.D. PALOMBARA (79/129 ARBITRI: Sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA Alessandro MARCONI- A.S.D. PALOMBARA (79/129 ARBITRI: Sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 9-1-2012 1'allenatore Alessandro MARCONI regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC, ha chiesto a questo collegio di far obbligo alla A.S.D. PALOMBARA partecipante al campionato Regionale Lazio di Promozione 2010/2011 di pagargli la somma di € 1600 a saldo del premio di tesseramento stabilito in ,6 7200 oltre gli interessi di mora e rivalutazione valutaria. Il tecnico comunica di essere stato esonerato verbalmente il 30 novembre 2010 e subito dopo con raccomandata A/R del 6-12-2010 to stesso informava di restare a disposizione della Società fino al termine della stagione sportiva. Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 27/8/2010 la A.S.D. PALOMBARA non ha effettuato il pagamento delle ultime due rate scadute per un totale di € 1600. Il giorno 9 febbraio 2012 invitata la società A.S.D. PALOMBARA da questo Collegio con raccomandata A/R nulla ha ritenuto di controdedurre. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall'allenatore dilettante Alessandro MARCONI e fa obbligo alla A.S.D. PALOMBARA di pagargli la somma di € 1600.00 a saldo di quanto pattuito tenuto altresì conto che nessuna controdeduzione a stata presentata dalla A.S.D. PALOMBARA. L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla 6 dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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