F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: All. Enrico BORDINO / A.S.D. AULLESE 1919 (81/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012
VERTENZA: All. Enrico BORDINO / A.S.D. AULLESE 1919
(81/12)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
L'allenatore di Base Uefa "B" Enrico Bordino, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorso del 27/12/2011, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.S.D. Aullese 1919, della somma complessiva di €. 2.500,00, stagione sportiva 2010/2011, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.
L'istante, inoltre, ha allegato al ricorso copia dell'accordo economico, sottoscritto in data 10/08/2010, in cui a stato stabilito che, per l'espletamento delle funzioni di allenatore della 1A squadra partecipante al campionato Juniores della A.S.D. Aullese 1919, dovevano essere corrisposti € 2.500,00, da pagarsi in dieci rate di E 250,00 cadauna aventi scadenze al 15 di ogni mese a partire da ottobre 2010 e fino a luglio 2011, e copia della raccomandata dell' 11/10/2011, a firma dell'avv. Luca A. Perdomo, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di E 1.250,00 oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Toscana della L.N.D., da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, a emerso che l'accordo economico sottoscritto dalle sopra citate parti non a stato depositato presso i loro Uffici.
Ancora, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, ha invitato la A.S.D. Aullese 1919 a produrre eventuali controdeduzioni scritte qualora lo avesse ritenuto opportuno ed al ricorrente le osservazioni sulle stesse.
La convenuta ha fatto pervenire le sue osservazioni a mezzo dello Studio Legale Malatesta, sostenendo che, ad inizio stagione sportiva 2011/2012, a stata modificata la composizione degli organi sociali e le persone dei dirigenti, che la scrittura privata redatta il 17/08/2010, sottoscritta dal Vice Presidente, per conto della A.S.D. Aullese 1919, e improduttiva di effetti giuridici nei riguardi dell'associazione, stante la carenza di potere di rappresentanza del predetto e che, ancora, a seguito di solleciti del ricorrente Bordino, il quale ha allegato copia della scrittura privata di cui la scrivente non ha rinvenuto traccia tra i documenti della vecchia gestione, l'attuale dirigenza ha corrisposto " pro bono pacis" ed a puro titolo conciliativo, la somma di € 1.250,00, pur senza esservi tenuta e senza che tale corresponsione possa far assumere alla stessa obbligazioni.
L'allenatore ricorrente, di contro, controbatte sostenendo che la tesi della Società e priva di alcun fondamento e che le funzioni del Vice Presidente sono quelle di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza con potere di firma e di rappresentanza; Infatti, osserva che la Società ha assunto come propri gli impegni di cui all'accordo economico provvedendo a dare esecuzioni, anche se in modo parziale.
Insiste, quindi, nella richiesta del ricorso prodotto.
Il Collegio esaminati gli atti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Bordino Enrico e meritevole di accoglimento.
Non pud essere accolta la tesi della convenuta secondo la quale la sottoscrizione del contratto da parte del Vice Presidente deve ritenersi nullo sotto gli aspetti giuridici in mancanza di potere di rappresentanza del Vice Presidente.
Se cio fosse stato veritiero la dirigenza della A.S.D. Aullese 1919 non avrebbe dovuto
corrispondere nessuna somma di danaro.
Pertanto, al ricorrente spettano € 1.250,00 a saldo delle sue spettanze oltre ad € 8,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.258,00.
P.Q.M.
11 Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Aullese 1919 di corrispondere
all'allenatore Enrico Bordino l'importo di C. 1.250,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione
sportiva 2010/2011, oltre ad 8,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.258,00.
Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi che matureranno.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo
danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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