F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Gerardo FIORILLO / AS VITERBESE CALCIO 82 / 12 ARBITRI: Sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012
VERTENZA: all. Gerardo FIORILLO / AS VITERBESE CALCIO
82 / 12
ARBITRI: Sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI
L'allenatore di base Gerardo Fiorillo, iscritto nei ruoli della FIGC, a stato assunto in data 25 / 07 /2011 in qualità di allenatore in seconda della 1° squadra della società AS Viterbese calcio,
compagine militante nel Campionato di Serie D, girone E per la stagione sportiva 2011/2012. Asserisce che a fronte di un accordo economico sottoscritto dalle parti e regolarmente depositato, presso il dipartimento Interregionale della LND dove, la società si era impegnata a corrispondere all'allenatore la somma di euro 12.000,00 come premio di tesseramento, in 10 mensilità.
11 ricorrente dichiara di essere stato esonerato in data 10/09/2011 e di essere in credito nei confronti
della AS Viterbese calcio, di 6 mensilità pari a euro 7.200,00.
Pertanto chiede a questo Collegio Arbitrale di voler condannare la sopracitata società, al pagamento della somma spettante, oltre alla svalutazione monetaria e agli interessi maturati fino all'effettivo soddisfo.
11 Collegio, esaminata la documentazione agli atti, e constatato altresì che la società AS Viterbese, nonostante la richiesta, non ha fatto pervenire alcuna contro deduzione dichiara il ricorso parzialmente accolto, in quanto l'ultima rata deve ancora scadere.
P.Q.M.
11 Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Gerardo Fiorillo e fa obbligo alla società
AS Viterbese al pagamento di euro 6.000,00 quali rate scadute e di euro 85,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 6.085,00. La rata mancante potrà essere recuperata in un successivo ricorso.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all'art.
8 comma 15 del CGS.
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