F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Paolo CAPOZZI / A.S.D DIANA NEMI (84/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012
VERTENZA: all. Paolo CAPOZZI / A.S.D DIANA NEMI
(84/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 16 gennaio 2012 1'allenatore dilettante signor Paolo Capozzi, ha adito questo
Collegio Arbitrate esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Diana Nemi, militante net campionato di Eccellenza, nella stagione sportiva 2011/2012.
Net ricorso il signor Paolo Capozzi precisa che, con regolare scrittura privata del 1 ° agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di
€ 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) in dieci rate e più precisamente € 1.150,00
(millecentocinquanta/00) il giorno 15 di ciascun mese a partire dal mese di settembre 2011 sino al mese di giugno 2012. Con il reclamo in esame, il signor Paolo Capozzi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Diana Nemi di corrispondergli 1'importo di € 4.600,00
(quattromilaseicento/00) a fronte delle rate scadute e non pagate di ottobre, novembre, dicembre
2011 e gennaio 2012; detto importo deve essere aumentato a € 5.750,00
(cinquemilasettecentocinquanta/00) qualora nelle more del reclamo fosse maturata anche le rata del
15 febbraio 2012.. L'allenatore fa presente di essere stato esonerato dalla società in data 18 ottobre 2011. Net ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 14 febbraio 2012, ricevuta dalla società
A.S.D. Diana Nemi il 16 febbraio successivo ha invitato la società a fornire le proprie
controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Comitato Regionale Lazio, su richiesta del 20 febbraio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrate, con lettera del 22 febbraio successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Con raccomandata del 3 marzo 2012, regolarmente inviata alla società A.S.D. Diana Nemi e da quest'ultima ricevuta il 9 marzo successivo, 1'allenatore ha integrato il ricorso iniziale richiedendo anche la rata scaduta e non onorata del 15 marzo 2012 unitamente alle rate del 15 aprile, del 15 maggio e del 15 giugno 2012.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì che la A.S.D. Diana Nemi nulla ha ritenuto di contro dedurre sia a quanto richiesto nel ricorso sia a quanto reiterato
dall'allenatore nell'integrazione del 3 marzo 2012, tenuto presente altresì che delle rate del 15
marzo e del 15 aprile 2012 non si conosce ancora l'esito e che le rate del, 15 maggio e del 15
giugno 2012, per le quali viene richiesto il pagamento, ad oggi non sono ancora scadute e che per tutte potrà essere presentato un eventuale nuovo ricorso integrativo a questo Collegio, qualora non vengano onorate, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara 1'obbligo della A.S.D. Diana Nemi di
corrispondere all'allenatore signor Paolo Capozzi la somma di € 5.810,00
(cinquemilaottocentodieci/00) relativa alle rate giy scadute e non onorate per € 5.750,00
(cinquemilasettecentocinquanta/00) oltre ad € 60,00 (sessanta/00) per gli interessi legali
equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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