F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Gaetano MONTENEGRO / A.S.D. POLISPORTIVA MOLITERNO (90/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012
VERTENZA: all. Gaetano MONTENEGRO / A.S.D. POLISPORTIVA MOLITERNO
(90/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
Con ricorso del 28 gennaio 2012 l'allenatore dilettante signor Gaetano Montenegro, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Polisportiva Moliterno, oggi Polisportiva Moliterno, militante nel campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Basilicata, nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso il signor Gaetano Montenegro precisa che, con regolare scrittura privata dell'8 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un rimborso spese di € 225,00 (duecentoventicinque/00) settimanali per il periodo 8 settembre 2011 - 30 giugno 2012. Detto rimborso doveva essere erogato ogni fine settimana o fine mese. L'allenatore fa presente inoltre di essere stato esonerato in data 17 novembre 2011, e di aver sollecitato per iscritto la società ad adempiere ai propri impegni senza aver ricevuto riscontro.
Con il reclamo in esame, il signor Gaetano Montenegro, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Polisportiva Moliterno di corrispondergli l’importo di ,6 860,00 (ottocentosessanta/00) non avendo percepito il rimborso spese delle ultime nove settimane in cui ha prestato la propria prima dell'esonero. Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
11 Segretario del Collegio, con raccomandate del 14 febbraio 2012, ricevute ambedue dalla società Polisportiva Moliterno e dall'allenatore il 20 febbraio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
11 Comitato Regionale Basilicata, su richiesta del 20 febbraio 2012 del Segretario del
Collegio Arbitrale, con lettera del 21 febbraio successivo, ha trasmesso copia del contralto
regolarmente depositato
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì chela Polisportiva Moliterno, nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Polisportiva Moliterno di corrispondere all'allenatore signor Gaetano Montenegro la somma di € 870,00
(ottocentosettanta/00) relativa a quanto dovutogli ai sensi dell'accordo economico sottoscritto in data 8 settembre 2011 oltre ad € 10,00 (dieci/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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