F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: All. Massimiliano CANIATO / SOCIETÀ’ S.G. GALLARATESE A.S.D. (95/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: All. Massimiliano CANIATO / SOCIETÀ' S.G. GALLARATESE A.S.D. (95/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso dell' 10/02/12, l'allenatore professionista di 2^ Ctg. Massimiliano Caniato, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto, da parte della S. G. Gallaratese A.S.D., il pagamento della somma complessiva di E. 10.800,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, relativa alle rate scadute al 31 gennaio 2012, in forza di un accordo sottoscritto in data 19/08/2012, quale allenatore della JA squadra partecipante al Campionato Nazionale Dilettante (Serie D), a decorrere dal 19/08/2011 e fino a! 30/06/2012. Il ricorrente allegava al ricorso copia dell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2011/2012, in cui veniva stabilito il compenso in E. 18.000,00, pari ad €. 1.800,00 mensili, copia di richiesta emissione tessera di tecnico, datato 19/08/2011, con la Società G.S. Gallaratese A.S.D., con la quale, net comunicare di essere stato esonerato in data 3/10/2011, attraverso comunicazione verbale e scritta, restava in attesa del pagamento delle mensilità spettanti. 11 Segretario di questo Collegio riscontrava 1'avvenuto deposito del contratto, 1'8/09/2011, presso il Dipartimento Interregionale delta L.N.D.. La Società convenuta pur essendo stata interessata dalla Segreteria di questo Collegio del ricorso prodotto dall'allenatore Caniato per far pervenire eventuali osservazioni scritte in contraddittorio. Alla luce dei fatti sopra esposti il ricorso proposto dall'allenatore Caniato Massimiliano e meritevole di accoglimento. 11 ricorrente si a visto interrompere il rapporto per volontà delta G.S. Gallaratese A.S.D. che lo esonerava con comunicazione verbale e scritta e alla richiesta inviata dal ricorrente nulla ha ritenuto di comunicare. Va, pertanto, riconosciuta at ricorrente la corresponsione della somma di E. 10.800,00, per ratei scaduti at 31/01/2012, oltre ad C. 90,00 per interessi di mora equitativamente calcolati per un totale di E. 10.890,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso prodotto dall'allenatore professionista di 2^ Ctg. Massimiliano Caniato contro la Società G.S. Gallaratese A.S.D., condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante delta somma di €.10.800,00, oltre ad E. 90,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 10.890,00. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Per il pagamento delle somme che andranno a maturare potranno essere liquidate qualora richieste. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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