F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Giorgio BELLUCCI / A.C.D. BASTIA 1924 (68/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012
VERTENZA: all. Giorgio BELLUCCI / A.C.D. BASTIA 1924
(68/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO
Con ricorso del 15 novembre 2011, precedentemente notificato alla controparte con raccomandata
A. R. il 31 ottobre 2011 raccomandata restituita per compiuta giacenza, il legale dell'allenatore
dilettante signor Giorgio Bellucci, che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo il suo assistito ha prestato la propria attività di direttore tecnico e di allenatore della squadra Juniores della società A.C.D. Bastia 1924 partecipante al campionato Regionale Juniores Umbro nella stagione sportiva 2010/2011.
Nel ricorso l'avvocato precisa che:
• con regolare scrittura privata, non datata e comprendente tre stagioni sportive, la suindicata
Società si era impegnata a corrispondere al signor Bellucci, per la stagione sportiva 2010/2011,
un premio di tesseramento, di € 9.000,00 (novemila/00) il predetto importo era stato determinato
"tenendo conto del premio di tesseramento previsto per gli allenatori di settori giovanile
dall'accordo AIAC/LND all'epoca vigente, delle spese di viaggio del ricorrente, residente a
Gubbio (PG) e del necessario ulteriore, emolumento retributivo funzionale allo svolgimento
della gravosa attività di responsabile e direttore tecnico del settore giovanile"
• "terminata la stagione sportiva 2010/2011 e interrotto ogni rapporto con la A.C.D. Bastia 1924,
il Sig. Bellucci Giorgio riceveva dalla menzionata associazione la sola somma di € 4.500,00
nonostante i € 9.000,00 pattuiti per le duplici prestazioni di allenatore della Juniores e di
responsabile e direttore tecnico del settore giovanile";
• "ogni richiesta di bonaria soluzione non ha avuto alcun riscontro dall'odierna convenuta".
Precisato quanto sopra vengono richiesti gli ulteriori € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00)
convenuti con il richiamato accordo economico. Sul predetto importo vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 gennaio 2012, ricevuta dalla società A.C.D. Bastia 1924 il 14 febbraio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
11 Comitato Regionale Umbria, su richiesta del 26 gennaio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 3 febbraio successivo anticipata via fax, ha comunicato che non risultava "depositato nessun accordo economico tra la società Bastia 1924 e il Sig. Bellucci Giorgio".
II Collegio esaminata la documentazione pervenuta e tenuto presente altresì che la A.C.D. Bastia 1924 nulla ha ritenuto di contro dedurre, considerato inoltre che:
✓ la posizione di "direttore tecnico" esula dalle competenze di questo Collegio Arbitrale;
✓ l'accordo economico presentato dal legale dell'allenatore solo per la prima stagione sportiva e
più precisamente per il 2010/2011 prevede anche 1'attività di allenatore mentre per le altre due
stagioni sportive prevede esclusivamente l'attività di direttore tecnico;
✓ l'ammontare convenuto per la prima stagione sportiva veniva determinate dalla somma di più
fattori quali il massimale previsto dagli accordi per gli allenatori delle squadre Juniores (€
3.000,00) unitamente alle spese di viaggio ed all'intensa attività di direttore tecnico;
✓ a fronte di queste ultime attività il signor Giorgio Bellucci ha già ricevuto l'importo di €
4.500,00 (quattromilacinquecento/00) che ricoprono abbondantemente sia il massimale previsto per gli allenatori che prestano la loro attività nella categoria Juniores, sia le eventuali spese di viaggio concordate;
✓ non essendo consentito a questo Collegio Arbitrale di entrare nel merito di quanto e se sono
dovuti ulteriori importi per l'attività di direttore tecnico;
non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento considerando l'allenatore già soddisfatto di quanto dovutogli.
P.Q.M.
il Collegio respinge il ricorso dell'allenatore signor Giorgio Bellucci. La presente delibera 6 inappellabile
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