F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Antonio PECORARO / A.S. NUOVA ITRI (69/12) ARBITRI: Sigg. Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: all. Antonio PECORARO / A.S. NUOVA ITRI (69/12) ARBITRI: Sigg. Mariano SILVELLO e Ivano CORRADA Con ricorso del 15/11/2011 il sig. Pecoraro Antonio iscritto nei ruoli della FIGC, , ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli fosse riconosciuto il pagamento da parte delta società AS Nuova Itri la somma di euro 2.500,00 quale credito residuo delle ultime due rate, oltre agli interessi di mora e a quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. A sostegno di tale richiesta, il ricorrente ha allegato copia dell'accordo economico regolarmente depositato, sottoscritto in data 30/12/2010, con il legate rappresentante delta società, compagine partecipante al campionato di Promozione Laziale girone D, per la stagione sportiva 2010/2011, net quale la stessa si impegnava alla corresponsione di un premio di tesseramento di euro 9.500,00 6 rate cosi suddiviso: 2.000,00 euro at 30/12/2010, e 5 rate mensili uguali di 1.500,00 euro a partire dal 28/02/2011 al 30/06/ 2011. Invitata dalla segreteria di questo Collegio Arbitrale a produrre le proprie controdeduzioni, la società replicava di aver corrisposto all'allenatore in vari momenti la somma totale di euro 7.000,00 allegando copie degli assegni (confermato anche dal ricorrente) e contestando il rimborso spese peraltro non sottoscritto nell'accordo economico e nemmeno richiesto dall'allenatore. Alta luce dei fatti sopra esposti ed esaminata la documentazione agli atti, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto accoglie la differenza tra la richiesta dell'allenatore di euro 9.500,00 e la somma soddisfatta di euro 2.500,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dal sig. Pecoraro Antonio e dichiara l'obbligo alla società AS Nuova Itri, di corrispondere at ricorrente la somma di euro 2.500,00 oltre agli interessi di euro 35,00 equitativamente calcolati per un totale di euro 2.535,00. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all'art. 8 comma 15 del CGS.
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