F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012 VERTENZA: All. Eugenio VITELLI / A.S.D. PRESILA VALLECUPO (70/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 12/05/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 195 del 21/05/2012
VERTENZA: All. Eugenio VITELLI / A.S.D. PRESILA VALLECUPO
(70/12)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
L'allenatore di Base Uefa "B" Eugenio Vitelli, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorso del 21/11/2011, ha adito questo Collegio Arbitrate affinché gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.S.D. Presila Vallecupo, della somma di C. 2.400,00, a saldo delle sue spettanze per il premio di tesseramento, stagione sportiva 2010/2011, oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria ed a quella che andrà a maturare fino all'effettivo soddisfo.
L'istante, inoltre, ha allegato al ricorso copia dell'accordo economico sottoscritto in data 10/09/2010, in cui a stato stabilito che, per 1'espletamento delle funzioni di allenatore della 1A squadra partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., stagione dovevano essere corrisposti € 6.400,00, da pagarsi in otto rate di € 800,00 cadauna aventi scadenze alla fine di ogni mese a partire da settembre 2010 e fino a giugno 2011, oltre at rimborso di spese per viaggi sostenuti, cosi come per legge.
Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Calabria delta L.N.D., da parte delta Segreteria di questo Collegio Arbitrate, a emerso che l'accordo economico sottoscritto dalle sopra citate parti 6 stato depositato presso i loro Uffici in data 10/10/2010.
Ancora, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, ha invitato la A.S.D. Presila Vallecupa a produrre eventuali controdeduzioni scritte qualora lo avesse ritenuto opportuno ed al ricorrente le osservazioni sulle stesse.
La convenuta nulla ha fatto pervenire.
Sulla scorta della documentazione in atti il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Vitelli Eugenio a meritevole di accoglimento.
Pertanto, al ricorrente spettano € 2.400,00 a saldo delle sue spettanze oltre ad € 15,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di ,6 2.415,00.
P.Q.M.
11 Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Presila Vallecupa di corrispondere
all'allenatore Eugenio Vitelli l'importo di C. 2.415,00 di cui € 2.400,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2010/2011 oltre ad 15,00 per interessi equitativamente calcolati.
Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi che matureranno.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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