COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 24/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. 90 – Reclamo società Arci Ponte Carrega avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara di Calcio a cinque Arci Ponte Carrega – Priamar del 14 maggio 2012. e avverso alla penalizzazione di un punto in classifica. C.U. n. 66 del 17 maggio 2012 Delegazione Provinciale di Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 24/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. 90 - Reclamo società Arci Ponte Carrega avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara di Calcio a cinque Arci Ponte Carrega - Priamar del 14 maggio 2012. e avverso alla penalizzazione di un punto in classifica.
C.U. n. 66 del 17 maggio 2012 Delegazione Provinciale di Genova.
Il Giudice Sportivo, esaminato il rapporto arbitrale della gara di calcio a cinque Arci Ponte Carrega – Priamar del 14 maggio 2012, rilevava l’irregolare partecipazione alla gara del calciatore Sergio Carrano Guerrero perché soggetto non tesserato; perciò infliggeva alla società Arci Ponte Carrega i provvedimenti riportati in epigrafe, impugnati dal sodalizio con reclamo di rito. La società sostiene di aver avuto conferma dal Comitato Regionale Liguria della regolarità del tesseramento del Carrano Guerrero e in tal senso esibiva, in sede d’audizione, la fotocopia di un foglio acquisito agli atti: pertanto richiede l’affrancamento delle sanzioni.
Il reclamo non può trovare accoglimento.
Senza eseguire alcun riscontro su quanto affermato dalla società, resta il fatto inequivocabile, rilevato dal programma centralizzato in cui convergono tutti i calciatori affiliati alla FIGC oltre che dal tabulato sociale, che il Carrano Guerrero, alla data di effettuazione della gara, era privo di tesseramento per la società Arci Ponte Carrega; e il fatto non può essere superato da un presunto eventuale errore di comunicazione di qualsivoglia istituzione, sia centrale sia periferica.
Questo è quanto basta per ritenere corretta la decisione assunta in primo grado e respingere il reclamo.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa, non versata e addebitata in conto.
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