COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 114 del 24 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. U.S. VENAFRO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI G.S.T.: AMMENDA, INIBIZIONE DIRIGENTE E SQUALIFICA CALCIATORI (GARA VENAFRO – VIRTUS BOIANO 2011 DEL 6/05/2012 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 15^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 114 del 24 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. U.S. VENAFRO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI G.S.T.: AMMENDA, INIBIZIONE DIRIGENTE E SQUALIFICA CALCIATORI (GARA VENAFRO - VIRTUS BOIANO 2011 DEL 6/05/2012 - CAMPIONATO ECCELLENZA - 15^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, Visti il ricorso, osserva quanto segue. Preliminarmente si rileva che il ricorso così come proposto non contiene alcuna indicazione della persona che lo ha sottoscritto. Anche nel corpo del ricorso non si evince nulla in merito in quanto esso risulta presentato dalla società U.S. Venafro, come si rileva dalla dicitura "La scrivente società U.S, Venafro . . . ricorre avverso le suddette sanzioni . . ." Accanto al timbro posto sotto la indicazione "Per la U.S. VENAFRO" risulta apposta una sigla dalla quale non è possibile individuare chi ha sottoscritto il ricorso e con quale qualifica. Per mero scrupolo processuale è stata verificata la documentazione relativa alla società in possesso del Comitato Regionale ed è stato accertato che la firma del legale rappresentante della società Atletico Calcio Venafro non è quella apposta in calce al ricorso. Siccome la sottoscrizione è uno degli elementi essenziali dell'atto-reclamo, il suo difetto lo rende giuridicamente inesistente, con l'effetto, per il caso in esame, della dichiarazione di inammissibilità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla società U.S. Venafro per i motivi in premessa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della medesima società.
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