COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°52 del 24 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ESCOLCA (Campionato Allievi – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 10.05.2012. Gara Escolca / Virtus Villamar del 09.05.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°52 del 24 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ESCOLCA (Campionato Allievi – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 10.05.2012. Gara Escolca / Virtus Villamar del 09.05.2012. La società Escolca ha proposto rituale ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, accoglieva il reclamo della Società Virtus Villamar contro l’omologazione del risultato della partita ( 2 a 1 a favore dell’Escolca), in quanto alla stessa aveva partecipato, con la squadra di casa, il calciatore Concas Ubaldo, nonostante questi avesse scontato solo una delle due giornate di squalifica a lui precedentemente comminate. La Società reclamante contesta l’affermazione del Giudice Sportivo, secondo cui una squalifica non può essere scontata in una gara disputata contro una squadra “fuori classifica”, ed afferma di conseguenza la regolarità della posizione del calciatore Concas in occasione dell’incontro contro la Virtus Villamar per avere lo stesso scontato la seconda giornata di squalifica nella gara contro il Dlf Serramanna “B”, squadra “fuori classifica”. La Commissione, letti gli atti del ricorso, ritiene che lo stesso debba essere rigettato. La Commissione concorda infatti con quanto sostenuto dal Giudice Sportivo che, in aderenza a quanto statuito con la decisione n° 12 del 2011 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, afferma che la norma di cui all’art.22 comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, deve essere interpretata nel senso che, per scontare una squalifica, non sia sufficiente non essere schierato in campo in una gara ufficiale ma è necessario anche che la partita in questione abbia conseguito un risultato valido ai fini della classifica, elemento che non si riscontra in una gara giocata contro una squadra fuori classifica, in cui non sussiste alcun rischio sportivo. La Commissione, per questi motivi DELIBERA il rigetto del ricorso. Dispone l’addebito della tassa.
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