COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°52 del 24 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D. TALANA (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 10.05.2012. Gara Lodè / Talana del 06.05.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°52 del 24 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D. TALANA (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 10.05.2012. Gara Lodè / Talana del 06.05.2012. La reclamante mediante atto spedito in data 18.05.2012, ha richiesto la riduzione del provvedimento a carico del calciatore Lorrai Roberto comminata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 10.05.2012 con Comunicato Ufficiale n° 35 della Delegazione Provinciale di Nuoro. La Commissione, rilevato che il reclamo è stato proposto oltre i termini previsti dall’art. 36/2 del C.G.S., DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto. Dispone l’addebito della tassa.
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