COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°52 del 24 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ILBONO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 51 del 17.05.2012. Gara Ilbono / Isili del 13.05.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°52 del 24 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ILBONO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 51 del 17.05.2012. Gara Ilbono / Isili del 13.05.2012. Con reclamo tempestivamente depositato il G.S. Ilbono ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata respinta l’impugnazione di primo grado della stessa ricorrente, con l’omologazione del risultato della gara maturato sul campo. La società Ilbono nei motivi dell’atto, evidenzia che la società Isili aveva fatto giocare il calciatore Melis Luca nella gara disputata in data 11.03.2012 con il Loceri, quando il medesimo non avrebbe potuto prendere parte alla partita siccome squalificato con C.U. n° 36 del Comitato Regionale Sardegna. La società Ilbono lamenta la circostanza che l’Isili avrebbe fatto scontare la squalifica del predetto calciatore non nella partita immediatamente successiva al C.U., di fatto scegliendo arbitrariamente la gara in cui non far giocare il predetto tesserato, così che la posizione del giocatore Melis sarebbe stata sempre irregolare in tutte le gare successivamente disputate, compreso lo spareggio fra la società Ilbono e l’Isili. La G.S. Ilbono, inoltre, non chiede di essere sentito, ma scrive di restare a disposizione di talchè la convocazione non è obbligatoria e soprattutto non necessaria ai fini della decisione. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali delibera quanto segue. Il reclamo deve essere respinto in forza delle seguenti ragioni. In primo luogo, mette conto evidenziare che il disposto normativo di cui all’art.33 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che la legittimazione attiva per esprimere i reclami relativi allo svolgimento delle gare spetta esclusivamente ai titolari di interesse diretto, che nei casi de quibus sono soltanto le società e i tesserati che vi hanno partecipato. Ciò significa che per la pacifica posizione irregolare tenuta dal giocatore Melis Luca nel corso della gara Loceri / Isili legittimati a reclamare erano soltanto la società Loceri ed i loro tesserati; non vi è infatti dubbio che il provvedimento di squalifica andasse scontato in quella gara, ma è altrettanto certo che l’unica società legittimata a ricorrere era la società Loceri. La posizione del giocatore Melis rimaneva irregolare fintanto che lo stesso non andava a scontare la propria sanzione in una successiva gara; nel caso in esame come ha giustamente evidenziato il giudice di primo grado, il calciatore dell’Isili sconta il proprio turno di squalifica nella gara contro il Cannonau Jerzu, di talchè la sua partecipazione alla partita di spareggio contro l’Ilbono è del tutto regolare. In altre parole il Codice di Giustizia Sportiva impone che la squalifica sia scontata nei termini di cui all’art.22, stabilisce al contempo la legittimazione a reclamare nei limiti di quanto espresso dall’art.33, 1° e 2° comma. Ne deriva che, quando il calciatore Melis Luca partecipa alla gara di spareggio con la G.S.Ilbono, lo stesso aveva già scontato la squalifica nei termini indicati dall’art.22, per la cui infrazione può l’unico legittimato ad impugnare era la società Loceri, che a riguardo nulla aveva eccepito nei termini previsti. Per tutte queste ragioni, la Commissione DELIBERA di confermare il provvedimento del Giudice Sportivo, rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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