COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.C. SAN GIORGIO LIBANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 76 del 16/5/2012 – Squalifica per tre giornate Giocatore Bernard Andrea – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
7.1.1. OPPOSIZIONE A.C. SAN GIORGIO LIBANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 76 del 16/5/2012 –
Squalifica per tre giornate Giocatore Bernard Andrea – Campionato di Promozione
La Società A.C. San Giorgio Libano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 76 del 16/5/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della
squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bernard Andrea : “espulso dal campo per insulti all’arbitro, allontanandosi
dal terreno di gioco lo irrideva”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società San Giorgio Libano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
visto in particolare il referto dell’arbitro che ha descritto in maniera chiara e dettagliata la condotta tenuta dal calciatore
Bernard:
valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua in relazione ai fatti addebitati;
constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società San Giorgio Libano;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bernard Andrea;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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