COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE A.C. GUARDA VENETA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 48 del 9/5/2012 – Ammenda di € 80.00 alla Società; Squalifica sino al 31/12/2012 Allenatore Rainiero Francesco – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
7.1.3. OPPOSIZIONE A.C. GUARDA VENETA
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 48 del
9/5/2012 – Ammenda di € 80.00 alla Società; Squalifica sino al 31/12/2012 Allenatore Rainiero
Francesco – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C. Guarda Veneta ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicata nel Comunicato n. 48 del 9/5/2012 con le quali sono state adottate le
seguenti sanzioni :
- Ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per insistenti insulti all’arbitro ed alla categoria durante tutta la gara da
parte del pubblico”;
- Squalifica sino al 31/12/2012 a carico dell’allenatore Rainiero Francesco : “allontanato per continue contestazioni rivolte
all'operato dell'Arbitro, manifestate spesso entrando sul terreno di gioco. Alla notifica della sanzione, offendeva
ripetutamente il direttore di gara con frasi scurrili e bestemmie. Inoltre, tardava l'uscita dal terreno di gioco e dopo averlo
fatto, si posizionava dietro la recinzione continuando nelle offese”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Guarda Veneta;
vista la documentazione ufficiale in atti;
visto in particolare il referto dell’arbitro che ha descritto in maniera chiara e dettagliata gli accadimenti;
considerato che appare più congrua, in relazione ai fatti addebitati, assumere la squalifica sino al 30/11/2012 nei confronti
del Sig. Rainiero;
considerata inoltre congrua l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 80,00 inflitta a carico della Società
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Guarda Veneta;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società;
- di ridurre al 30/11/2012 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Rainiero Francesco.
La tassa reclamo non é stata versata.
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