COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE A.C. GUARDA VENETA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 48 del 9/5/2012 – Ammenda di € 80.00 alla Società; Squalifica sino al 31/12/2012 Allenatore Rainiero Francesco – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE A.C. GUARDA VENETA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 48 del 9/5/2012 – Ammenda di € 80.00 alla Società; Squalifica sino al 31/12/2012 Allenatore Rainiero Francesco – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Guarda Veneta ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicata nel Comunicato n. 48 del 9/5/2012 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - Ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per insistenti insulti all’arbitro ed alla categoria durante tutta la gara da parte del pubblico”; - Squalifica sino al 31/12/2012 a carico dell’allenatore Rainiero Francesco : “allontanato per continue contestazioni rivolte all'operato dell'Arbitro, manifestate spesso entrando sul terreno di gioco. Alla notifica della sanzione, offendeva ripetutamente il direttore di gara con frasi scurrili e bestemmie. Inoltre, tardava l'uscita dal terreno di gioco e dopo averlo fatto, si posizionava dietro la recinzione continuando nelle offese”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Guarda Veneta; vista la documentazione ufficiale in atti; visto in particolare il referto dell’arbitro che ha descritto in maniera chiara e dettagliata gli accadimenti; considerato che appare più congrua, in relazione ai fatti addebitati, assumere la squalifica sino al 30/11/2012 nei confronti del Sig. Rainiero; considerata inoltre congrua l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 80,00 inflitta a carico della Società P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Guarda Veneta; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società; - di ridurre al 30/11/2012 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Rainiero Francesco. La tassa reclamo non é stata versata.
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